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Dal sito istituzionale della COVIP si ricava che l’unico atto normativo adottato dalla Commissione nel periodo giugno-ottobre 2010 è costituito dal «Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera», adottato con  deliberazione  del 15 luglio 2010 (dal sito , peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Nel periodo di riferimento, il Garante è intervenuto con due provvedimenti in materia di telefonia.

Con il primo, adottato l’ 8 aprile 2010 e pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante è intervenuto a modificare in parte le regole relative alle modalità di inserimento e utilizzo dei dati negli elenchi telefonici. La competenza in materia proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui il Garante ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale funzione è stata eseguita con l’adozione del provvedimento del 15 luglio 2004 in materia di elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale. Il provvedimento in questione modifica quest’ultima deliberazione, rendendo di nuovo possibile risalire al nominativo dei “vecchi” abbonati sulla base del numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni degli operatori del settore circa quello che, secondo costoro, costituiva un disservizio. Delle segnalazioni si dà conto in premessa al provvedimento.

Con riferimento al periodo febbraio-maggio 2010, deve soprattutto segnalarsi l’adozione da parte della Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo, del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, allegato alla delibera medesima (dal sito internet della Commissione non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).

Tale regolamento è essenzialmente destinato a dare attuazione all’art. 2391-bis del codice civile, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 310/2004, ma trova in parte il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale anche in una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria), quali appunto gli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter.

L’attività regolativa nel periodo di riferimento è stata caratterizzata dalla indizione delle elezioni regionali, provinciali e comunali, in occasione delle quali l’AGCOM ha emanato la delibera n. 80/10/CSP per le elezioni provinciali e comunali nelle regioni a Statuto speciale e le delibere nn. 24 e 25/10/CSP per le ulteriori elezioni regionali, provinciali e comunali, rispettivamente in G.U. n. 96 del 26 aprile 2010 e n. 51 del 3 marzo 2010. La competenza a specificare gli obblighi di comunicazione politica e di parità di accesso durante la campagna elettorale proviene dalla stessa legge istitutiva dell’AGCOM, secondo cui l’Autorità garantisce l’applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull’informazione politica nonché l’osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione (art. 1, comma 6, lett. b), n. 9).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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