- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
I datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, pur se sprovvisti del relativo permesso UE, possono accedere alla procedura volta all’emersione del lavoro sommerso (3/2023)
Sent. n. 149/2023 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/07/2023 - Pubblicazione in G. U. del 19/07/2023
Motivo della segnalazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il giudice a quo espone di essere investito del ricorso proposto dal datore di lavoro per l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Genova – Sportello unico per l’immigrazione – aveva rigettato la domanda di emersione, presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, perché il richiedente non era titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.
La norma censurata risulta alla Corte manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.