- Erik Longo
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UE - Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (
La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1).
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UE - Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2/2011)
La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.
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UE - Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (2/2011)
L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.
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UE - Regolamento 211/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini (2/2011)
Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.
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