Fonti dell'Unione europea

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CASS. CIVILE, sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30978
Per consolidata giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10211; sez. trib. 23/11/2020 n. 26555 e giurisprudenza ivi citata) qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale) - il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

 

T.A.R. SICILIA, Catania, 11 febbraio 2022, n. 400

Com’è noto, l’istituto della disapplicazione ha trovato ormai stabile applicazione (anche) nell’ambito del giudizio amministrativo quale “strumento per la risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto che trova fondamento nel principio della graduazione della forza delle diverse fonti normative tutte astrattamente applicabili e, pertanto, presuppone, come già chiarito da questo Consiglio (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n.1), che il precetto contenuto nella norma regolamentare si ponga in contrasto diretto con quello contenuto in altra fonte di grado superiore”[ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219]. Il problema, però, è che il rapporto fra leggi statali – ove anche adottate a norma della lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., che riconosce allo Stato competenza esclusiva in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” – e Statuti Comunali non è più di sovraordinazione delle prime ai secondi: le quali ultime costituiscono piuttosto “fonti paraprimarie o subprimarie”(Cass. civ. Sez. V, Ord., 29 ottobre 2021, n. 30655).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 11 aprile 2022, n. 2445
Il TAR ricorda che il regime di impugnazione e, di conseguenza, il dies a quo del termine per impugnare i regolamenti e le deliberazioni della giunta o del consiglio comunali dipendono dalla natura sostanziale di tali atti, dovendo in via preliminare distinguersi a seconda che le prescrizioni negli stessi contenute abbiano carattere meramente programmatico, generale e astratto oppure concreto ed immediatamente lesivo.

CASS. CIVILE, sez. III, 25 luglio 2022, n. 23131

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di norme secondarie (quali delibere o regolamenti comunali) è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le stesse siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391, Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20969).

Parere CONS. STATO, sez. I, Adunanza di sezione, 21 febbraio 2022, n. 418

L'art. 6 del d. lgs. n. 267/2000, comma 4, recita "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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