Fonti dell'Unione europea

Rubriche

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e Disposizioni collegate

Le leggi regionali 24 aprile 2019, nn. 4 e 5 recano rispettivamente la prima variazione al bilancio regionale e disposizioni collegate. Tramite tali provvedimenti il Consiglio regionale ha approvato una manovra finanziaria complessiva di 32,9 milioni di euro per il 2019, 13,5 milioni di euro per il 2020 e 23,5 milioni di euro per il 2021. Le principali aree sulle quali si sono concentrati gli interventi legislativi sono: tutela della salute; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; istruzione e diritto allo studio; politiche giovanili, sport e tempo libero; relazione con altre autonomie territoriali e locali; sviluppo economico e competitività; politiche agroalimentari e pesca.

Il 21 ottobre scorso si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Trento e Bolzano. I risultati sono stati inediti per entrambe le province e si sono tradotti in maggioranze di governo e programmi sensibilmente diversi da quelli che avevano caratterizzato le precedenti legislature.
Con questa breve nota, ci proponiamo di evidenziare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche normative che i nuovi esecutivi provinciali intendono intraprendere.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-609/17 e C-610/17, TSN, ECLI:EU:C:2019:981
La Corte di giustizia ha chiarito che le disposizioni nazionali che stabiliscono un regime di maggiore protezione rispetto a una direttiva di armonizzazione cd. minima non costituiscono misure di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a condizione che dette disposizioni non compromettano ovvero limitino la tutela minima garantita dalla direttiva, né siano tali da violare altre disposizioni di quest’ultima, ovvero pregiudicare la coerenza o gli obiettivi da essa perseguiti.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione europea c. Polonia, ECLI:EU:C:2019:924
Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, A.K., ECLI:EU:C:2019:982
Le sentenze oggetto di questa segnalazione, entrambe rese dalla Corte di giustizia nella composizione della Grande sezione, si inseriscono nell’ormai nutrito filone giurisprudenziale relativo alla tutela della rule of law negli Stati membri. Esse permettono, da un lato, di chiarire i fondamenti giuridici della competenza della Corte a pronunciarsi in casi relativi all’indipendenza dei giudici nazionali; dall’altro lato, di approfondire le modalità attraverso le quali tale intervento può avvenire.
In primo luogo, nella sentenza resa nell’ambito di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione nei confronti della Polonia (causa C-192/18), la Corte ha affermato, in particolare, la propria competenza a pronunciarsi sulla base dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE in relazione alle modifiche intervenute con la legge polacca del 12 luglio 2017, riguardante l’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici dei tribunali ordinari, che ha altresì garantito al Ministro della Giustizia il potere di autorizzare la proroga dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei suddetti giudici oltre il nuovo limite di età. In questo caso, la Corte ha rilevato la violazione degli obblighi derivanti dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE da parte della Polonia, in quanto le condizioni e le modalità cui è soggetta una proroga come quella prevista dalla legge polacca non sono tali da garantire il principio dell’indipendenza dei giudici.
In secondo luogo, nel rinvio pregiudiziale, la Corte ha fondato invece la propria competenza a pronunciarsi sulla direttiva 2000/78 e, in congiunzione con quest’ultima, sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In questo caso, la Corte ha fornito al giudice del rinvio una serie di indicazioni interpretative utili ad accertare se le condizioni e modalità procedurali attraverso le quali deve avvenire la nomina dei componenti della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca siano tali da pregiudicare il principio dell’indipendenza dei giudici, chiarendo altresì che, ove questa circostanza fosse verificata, il giudice nazionale dovrebbe procedere alla loro disapplicazione. In questo caso, la Corte non ha ritenuto necessario procedere all’interpretazione dell’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE che non “potrebbe che corroborare” la medesima conclusione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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