Fonti dell'Unione europea

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Sentenza n. 97/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18 aprile 2019 – pubblicazione in G.U. del 24/04/2019, n. 17

Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 97 del 2019 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Verona e aventi ad oggetto – in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – l’articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare: la lett. b) del comma 1, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); la lett. i) del comma 1, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis, secondo periodo, all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; nonché, infine, il comma 2 del medesimo articolo 84.

Sentenza n. 79/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 79/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 recante Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre sono state dichiarate inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le altre censure – formulate con riguardo agli artt. 1, 3, 76 e 97 Cost. – sono state dichiarate infondate.

Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16 

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Sentenza n. 63/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2019 – pubblicazione in G. U. 27/03/2019, n. 13

Motivo della segnalazione
La decisione ha ad oggetto questioni sollevate dal giudice a quo in ordine a previsioni introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 di attuazione di una direttiva dell’Unione europea in materia di attività finanziarie. A venire in rilievo è una modifica alla disciplina delle sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate.
La disposizione impugnata, nello stabilire l’inapplicabilità di una disposizione precedente a determinate fattispecie, con conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio, prevedeva tuttavia, che le disposizioni nuove «si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive competenze […]».

Sentenza n. 33/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 04/03/2019 – pubblicazione in G. U. 06/03/2019, n. 10

Motivo della segnalazione
La decisione che qui si segnala riguarda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in riferimento all’art. 14, commi 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del d.l. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in l.122/2010, anche come modificato dall’art. 19, comma 1, del d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in l. 135/2012, e all’art. 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)».
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa statale si porrebbe in contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439– e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione. Stando alla ricostruzione del giudice rimettente, la normativa regionale contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale – e sesto comma, e 118 Cost., per aver pretermesso il necessario coinvolgimento degli enti locali nella individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali (punto 1 del considerato in diritto).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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