Fonti dell'Unione europea

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Ordinanza n. 243/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 21 dicembre 2018 – Pubblicazione in G.U. del 27/12/2018, n. 51

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 243 del 2018 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea), sollevate dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di Cassazione, per violazione degli articoli 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma e 111 della Costituzione.

Sentenza n. 223/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018  n. 49

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte costituzionale si confronta con questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione in ordine all’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), ), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.

Oggetto di attenzione sono previsioni che, nel procedere ad una depenalizzazione in riferimento ad una fattispecie precedentemente prevista come reato, ha riconfigurato come illecito amministrativo la stessa, disponendo l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, che viene in rilievo dunque come legge applicabile in relazione ai fatti del giudizio a quo.

Sentenza n. 212/2018 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 22/11/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/11/2018, n. 47

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del d. lgs. n. 5/2017, recante “Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76”, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sentenza n. 194/2018 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018 n. 45

Motivo della segnalazione

Come già accaduto nella sentenza 120/2018, la Corte costituzionale rinvia, nel proprio iter logico-argomentativo, alla Carta europea dei diritti sociali, segnando così un sensibile passo in avanti nella relazione dei diritti sociali, (anche) con riferimento a fonti sovranazionali sino a tempi recenti trascurate.

Con la decisione qui segnalata, la Corte costituzionale si è pronunciata sull’incompatibilità con la Costituzione dell’art. 1, comma VII, lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma. La disciplina de qua prevede, in riferimento ai casi di licenziamento illegittimo, che al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 spetti un’indennità «in misura [...] modesta», stabilita in modo «automati[co]» con esclusione, quindi, di «qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice» e, in particolare, «crescente solo in base alla anzianità di servizio»; secondo il giudice a quo, ciò si pone in contrasto «con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, I comma, della Costituzione.».

Da qualche tempo, spunti alla innovazione delle regole e delle procedure della Camera dei deputati giungono dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, organo interno all’Ufficio di Presidenza, previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Servizi e del Personale appunto per la formulazione di «indirizzi generali» l’esercizio della «vigilanza sull’attività di documentazione svolta dai Servizi ed Uffici della Camera».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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