- Antonio Colavecchio
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Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA 2 (1/2018)
Il "seguito" dell'incostituzionalità differita della c.d. "Robin Tax": il caso delle sanzioni dell'ARERA (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 9 maggio 2017, n. 1047)
Con la sentenza n. 1047 del 9 maggio 2017, Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, ha respinto il ricorso di una società operante nel settore dell'energia, diretto all'annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ora divenuta Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA) per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo. Per comprendere la fattispecie decisa dal TAR lombardo, è necessario ricordare che tale divieto era riferito all'onere economico derivante dall'"addizionale" sull'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, la c.d. "Robin Tax". Questa maggiorazione dell'aliquota IRES era stata istituita con l'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), a carico delle imprese operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi ed un reddito imponibile superiore ad una certa soglia. Il successivo comma 18 aveva poi imposto agli operatori economici interessati il divieto di traslare tale onere sui prezzi al consumo, attribuendo all'ARERA il compito di vigilare affinché il divieto stesso fosse effettivamente rispettato e di presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli effetti del tributo.