Fonti internazionali

La Cassazione esclude la giurisdizione italiana in azioni di risarcimento del danno contro la Cina (2/2024)

Con l’ordinanza n. 16136 le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la giurisdizione italiana nei casi di azioni avviate contro la Cina per ottenere un risarcimento del danno a seguito del contagio da Covid19.

 

La vicenda ha avuto origine da una donna che aveva citato in giudizio la Repubblica popolare cinese perché questa, avendo comunicato in ritardo l’esistenza dell’emergenza sanitaria a livello internazionale, aveva provocato la morte della madre, nonché il ricovero e l’intubazione della ricorrente stessa. La diffusione del coronavirus sarebbe stata da rintracciarsi in una data notevolmente anteriore a quella comunicata dalla Cina all’OMS, violando così gli obblighi scaturenti dal Regolamento Sanitario Internazionale del 2007 (in particolare l’art. 6 che riguarda l’obbligo di notifica di ogni Stato parte degli eventi verificatesi all’interno del proprio territorio entro 24 ore dalla valutazione delle informazioni relative alla sanità pubblica). Nel ricorso si affermava quindi che tali violazioni costituivano crimini internazionali di guerra per i quali la convenuta, la Cina, non avrebbe potuto invocare a proprio favore la regola sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione straniera. Si richiamava a proposito la giurisprudenza nazionale nella nota vicenda Ferrini relativa ai crimini di guerra commessi dalla Germania durante la Seconda Guerra mondiale.

Nell’ordinanza la Cassazione afferma il difetto di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo quindi l’immunità alla Cina. Dopo aver ricostruito il progressivo restringimento della regola sull’immunità degli Stati, inizialmente assoluta e poi via via limitata ai soli atti sovrani “iure imperii”, la Cassazione sostiene che: “anche a voler soprassedere circa il fatto che la maggior parte delle circostanze di fatto sulle quali si basa la domanda attorea non sono oggetto di accertamenti di fatto muniti di assoluta attendibilità, rispondendo piuttosto ad informazioni giornalistiche ed a personali ricostruzioni, sulle quali non può dirsi formato un unanime convincimento anche da parte della comunità scientifica, deve però affermarsi che le condotte .. che fonderebbero la responsabilità della Repubblica Popolare di Cina sono evidentemente espressive di attività cd. iure imperii”. E ancora che “le condotte, asseritamente idonee ad ingenerare la responsabilità dello Stato estero, [sono] da ricollegare all’esercizio di attività pubblicistiche, e ciò anche ove gli si imputi l’inerzia nel dare attuazione ad impegni assunti sul piano internazionale, il che conforta la soluzione circa il difetto di giurisdizione”.

Secondo la Cassazione, inoltre, non si applica l’eccezione alla regola sull’immunità in ragione del principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana in caso di commissione di crimini internazionali, eccezione consolidatasi nel nostro ordinamento a partire dal caso Ferrini e dagli altri numerosi casi di domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania in conseguenza della deportazione e della sottoposizione a lavoro forzato nei campi di prigionia. In questo caso, infatti, non sono ravvisabili per la Corte atti od omissioni da parte della Cina riconducibili a crimini internazionali; pertanto, il tentativo della ricorrente di trapiantare il percorso interpretativo originato dal caso Ferrini alla fattispecie dedotta in giudizio non può avere seguito.

La Cassazione ricorda anche che “ad analoghe conclusioni è di recente pervenuta anche la giurisprudenza nordamericana, che con la decisione della Corte d’Appello dello Stato del Missouri – Eight Circuit del 10 gennaio 2024 … ha profilato una ‘absolute lack of jurisdiction’ quale conseguenza necessaria della regola dell’immunità in ordine agli atti iure imperii di uno Stato straniero che non sono preordinati alla lesione di diritti fondamentali della persona, come quelli posti in essere – più che altro in forma omissiva – dagli organi di governo cinesi durante la pandemia”[1].

 

[1] Per una panoramica sulle azioni che erano state promosse negli Stati Uniti si rimanda a A. Bonfanti, La Cina è immune al COVID-19? Riflessioni sulle cause di risarcimento contro la Cina per i danni causati dalla pandemia negli Stati Uniti, in SIDIBlog, 25 giugno 2020.

Osservatorio sulle fonti

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