Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Titolo completo "È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge o la persona alla quale è unita civilmente o con la quale stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né ragioni giudiziarie"

Sent. n. 10/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 26 gennaio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/01/2024, n. 5

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale torna a occuparsi di una questione di legittimità della disposizione dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) che impone lo svolgimento dei colloqui con il coniuge “a vista” del personale di custodia, impedendo di fatto l’intimità della relazione affettiva. La Consulta, investita in passato di analoga questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità con la sentenza n. 301 del 2012, sottolineando l’incidenza del proprio intervento sulla discrezionalità del legislatore e il vuoto normativo nel quale si sarebbe collocata una eventuale pronuncia ablativa.

Sentenza n. 4/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’11/01/2024 – Pubblicazione in G.U. 17/01/2024 n. 3

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 4/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge finanziaria 2001]). La disposizione impugnata prevedeva che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 “si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”, fatta “salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il giudice rimettente lamentava la violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale, nonché del diritto a un equo processo e alla parità delle parti in giudizio. La disposizione impugnata, infatti, avrebbe mirato a condizionare retroattivamente l’esito dei ricorsi collettivi pendenti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si era già consolidato. I parametri invocati, perciò, erano gli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

Sent. n. 227/2023 – giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 28/12/2023 – Pubblicazione in G.U. 03/01/2024, n. 1

 Motivi della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del GUP presso il medesimo Tribunale, che avrebbero violato, per il ricorrente, le prerogative costituzionali poste a presidio dell'esercizio della funzione parlamentare dall’art. 68, comma 3, della Costituzione, anche alla luce della sua attuazione ad opera degli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2023.

Tra il novembre 2023 e il gennaio 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si è trovata ad affrontare nuovamente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex art. 68, primo comma Cost. relativa alle opinioni espresse a mezzo social network da un senatore e dalla possibilità di contestualizzazione di queste ultime nell’ambito delle attività della Camera di appartenenza sotto il profilo della sussistenza del doppio nesso funzionale e temporale, così come definite dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

1. Gli ordini del giorno di istruzione al Governo[1] costituiscono, insieme alle mozioni e alle risoluzioni, uno strumento a disposizione dei singoli parlamentari per indirizzare la politica di Governo. Essi possono essere discussi e approvati nel corso di un procedimento legislativo ma anche in occasione dell’esame di altri atti di indirizzo e, per tale motivo, sono considerati atti parlamentari accessori.

Secondo la prassi consolidata in entrambi i rami del Parlamento, il rappresentante del Governo è chiamato a pronunciarsi sugli ordini del giorno di istruzione al Governo avendo a disposizione tre opzioni: può esprimere parere favorevole, parere contrario oppure accoglierli come raccomandazione. Nel primo caso, gli ordini del giorno non vengono posti in votazione, intendendosi soddisfatto l’obiettivo del presentatore, benché tali atti di indirizzo comportino un mero vincolo politico per il Governo; nel secondo caso, invece, il primo firmatario dell’atto, sempre che sia presente, può richiederne la votazione facendo esprimere l’Assemblea sulla questione posta all’attenzione del Governo; infine, nell’ipotesi in cui l’ordine del giorno sia accolto come raccomandazione il proponente può decidere se accettare il generico impegno assunto dal Governo a dar seguito all’atto oppure porlo in votazione lo stesso, con il rischio che venga respinto dall’Assemblea.

1. Una riforma «a due binari»

Nella seduta del 24 gennaio 2024 della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati è stata presentata una proposta di modificazione al Regolamento di questo ramo del Parlamento, riguardante in particolare la razionalizzazione dei tempi degli interventi. La proposta è l’esito dell’istruttoria svolta dal «Gruppo di lavoro informale»[1], costituito dal Presidente Fontana nell’aprile del 2023 e composto, oltre che dai relatori Federico Fornaro (LeU) e Igor Iezzi (Lega), da un deputato componente della Giunta in rappresentanza di ciascun altro gruppo.

Tale istruttoria si inserisce all’interno del secondo procedimento di riforma del Regolamento, il c.d. «secondo binario»[2] , avviato nella riunione del 18 gennaio 2023, subito dopo l’approvazione, il 30 novembre dell’anno precedente, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato, portato rispettivamente a 400 e 200 dalla l. cost. n. 1 del 19 ottobre 2023[3].

1. Come è noto anche il Senato ha istituito il suo Comitato per la legislazione che, insieme al Comitato della Camera, ha iniziato un’indagine conoscitiva (9 gennaio 2024, da concludersi entro il 30 settembre) che ha, tra i suoi scopi, anche quello di raccogliere elementi di analisi  e di valutazione sulla redazione dei testi normativi, considerata carente sul piano strutturale e lessicale.

Molti degli interventi hanno riguardato gli altri temi oggetto dell’indagine conoscitiva e cioè i decreti legge, il monocameralismo alternato e le leggi di delega, i testi unici e i codici di settore, ma non sono mancate indicazioni e proposte sulla qualità della normazione. 

Sui siti delle due Camere si possono ascoltare gli interventi e spesso anche leggere i testi dei documenti inviati dagli intervistati dopo la consultazione. Poiché il dibattito è stato strozzato dalla tirannia dei tempi, bisognerà aspettare la relazione finale per vedere quale sarà l’accoglimento delle proposte avanzate,[1]tenendo anche conto del disegno di legge governativo del 4 giugno dedicato alla semplificazione, ma anche al miglioramento della qualità della normazione, che, fra l’altro prevede la Valutazione di impatto generazionale (VIG) sugli effetti ambientali e sociali ricadenti sui giovani  e sulle generazioni future.

Com’è noto, abbiamo un (non invidiabile) primato, e cioè due diversi “manuali” per la redazione delle leggi: Camera, Senato e Presidenza del Consiglio seguono le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” del maggio 2001, mentre Regioni e Province autonome seguono le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, manuale promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, con il supporto scientifico dell’OLI (Osservatorio legislativo interregionale), del dicembre 2007.

Nel 2007 questo non invidiabile primato ha rischiato di essere cancellato, perché un accordo (in sede di Conferenza unificata) del 29 marzo tra Governo, Regioni e autonomie locali prevedeva all’art. 14 l’impegno dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi.  

Il nuovo regolamento della Consob in materia di crowdfunding

Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf”.

L’adozione della delibera in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 giugno 2023, n. 134, fa seguito a una pubblica consultazione con il mercato che si è svolta dal 2 al 17 marzo 2023 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse, https://www.consob.it/web/area- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

In tal modo la Consob ha concluso, per quanto di propria competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 e alla direttiva (UE) 2020/1504, che hanno introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

 Il nuovo regolamento della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle SIM

1. Lo scorso gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 10 del 13 gennaio 2023) il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022, recante il “Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM”, che recepisce le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (IFD), nonché dal Regolamento (UE) 2019/2033 in materia di requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).

In pari data, ed al fine di completare il recepimento della richiamata normativa europea, è stato pubblicato anche il provvedimento della Banca d’Italia del 23 dicembre 2022,  “Atto di modifica del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF”, modificativo, appunto del regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019, laddova si disciplina in particolare il governo societario, la remunerazione e i controlli interni nella prestazione di servizi e attività di investimento.                      

Il primo dei due atti normativi in questione è stato adottato sentita la Consob, il secondo in parte sentita la Consob ed in parte d’intesa con la medesima.

1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).

Osservatorio sulle fonti

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