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- Giurisprudenza costituzionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui (1/2024)
Titolo completo "È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge o la persona alla quale è unita civilmente o con la quale stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né ragioni giudiziarie"
Sent. n. 10/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26 gennaio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 31/01/2024, n. 5
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 10 del 2024 la Corte costituzionale torna a occuparsi di una questione di legittimità della disposizione dell’ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975) che impone lo svolgimento dei colloqui con il coniuge “a vista” del personale di custodia, impedendo di fatto l’intimità della relazione affettiva. La Consulta, investita in passato di analoga questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità con la sentenza n. 301 del 2012, sottolineando l’incidenza del proprio intervento sulla discrezionalità del legislatore e il vuoto normativo nel quale si sarebbe collocata una eventuale pronuncia ablativa.