Fonti delle Regioni ordinarie

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Il 04 Aprile 2024, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato ed inaugurato il progetto SAVIA.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con CINECA, Unioncamere, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, ANCI ER ed UPI ER, è finalizzata alla realizzazione di soluzioni, basate sull’Intelligenza Artificiale, atte all’analisi delle leggi e delle iniziative legislative, ed i loro possibili effetti sul territorio[1].

1. La legge approvata da Regione Umbria il 15 febbraio 2024, n. 1 recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21” conclude l’iter aggravato previsto per le modifiche statutarie iniziato con l’approvazione del testo in prima lettura il 27 giugno 2023 e riconsegna alla Regione uno Statuto in larga parte riformato sia nelle disposizioni programmatiche di principio, sia nella parte precettiva che interessa l’organizzazione regionale e il sistema delle fonti.

Legge regionale 9 febbraio 2023, n.  1 – Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  2 – Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  3 – Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Il 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Nella Provincia di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si è conferma partito di maggioranza assoluta, pur perdendo due seggi (da 15 a 13) rispetto alla legislatura precedente. I risultati elettorali hanno reso necessario un accordo di coalizione ampio, che oltre alla SVP vede coinvolti Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega Alto Adige Südtirol e La Civica.

Nella Provincia di Trento, il presidente uscente Maurizio Fugatti è stato confermato con il 51,82%. Le liste che lo sostenevano hanno conquistato, in virtù del premio di maggioranza, la maggioranza dei seggi consiliari

Con questa breve nota, ci proponiamo di segnalare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche statutarie che i nuovi esecutivi provinciali intendono promuovere.

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

Il disegno di legge in materia di reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in prima lettura alla Camera (C. 1717) in data 16 febbraio 2024 e mira a introdurre una serie di modifiche relative al rafforzamento delle funzioni di garanzia della cybersicurezza nazionale (artt. 1-10) e relative a una ridefinizione della normativa penale concernente i reati informatici che si possono configurare in questo settore (artt. 11-17).

Tale proposta normativa si inserisce in un contesto di sempre maggiore attenzione per i rischi correlati ai reati informatici e alla cybersicurezza nazionale rispetto a cui l’adozione della direttiva (UE) 2022/2555, cd. direttiva NIS2, superando e abrogando la precedente direttiva NIS, richiede di garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e rafforzare la sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo.

 Le misure sulla rigenerazione urbana sono contenute nel Testo che ha proceduto a unificare i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981[1].

Il testo unificato sulla rigenerazione urbana inizialmente discusso dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura è il frutto di un procedimento piuttosto articolato che è stato avviato con la presentazione, nel giugno 2019, del disegno di legge A.S. n. 1131 (misure per la rigenerazione urbana).

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), Causa C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47         

La Corte di Giustizia, nella composizione della Grande Sezione, si è pronunciata sulla possibilità e le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale a una donna vittima di violenza di genere. Essa ha, innanzitutto, chiarito che la Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono qualificabili come «trattati pertinenti» cui, ai sensi dell’art. 78, par. 1, TFUE, la politica comune dell’Unione in materia di protezione internazionale deve essere conforme e nel rispetto dei quali deve essere interpretata, in particolare, la direttiva qualifiche. Inoltre, la Corte ha specificato che, alla luce delle condizioni esistenti in un paese di origine, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale determinato, quale motivo di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne provenienti da tale paese considerate nella loro complessità, quanto gruppi più ristretti di esse che condividono una caratteristica comune quale, in particolare, l’aver posto in essere un comportamento particolarmente riprovato dalla società circostante, come l’aver rifiutato o l’essersi sottratte a un matrimonio forzato, al punto da essere socialmente escluse o soggette ad atti di violenza. La Corte ha altresì precisato che qualora la domanda di protezione si fondi sul timore di essere perseguitata da un soggetto non statale, non è necessario accertare un collegamento tra l’atto di persecuzione e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla direttiva qualifiche (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale), purché sussista un nesso tra uno dei suddetti motivi e la mancanza di protezione, da parte dello Stato, nei confronti dell’atto persecutorio. Da ultimo, la Grande sezione ha statuito che la minaccia effettiva, cui è esposta la richiedente nel paese di origine, di essere uccisa o subire atti di violenza, da parte di un membro della propria famiglia o della propria comunità di appartenenza, in ragione della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, è qualificabile come «danno grave» che può condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa essere ammesso a svolgere i colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale di custodia, laddove non vi ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine o ragioni giudiziarie.

La decisione suddetta - inquadrabile nella categoria delle sentenze c.d. additive di principio - si innesta nella recente tendenza della Corte costituzionale alla “salvaguardia incondizionata ed effettiva” dei diritti fondamentali, la quale deve necessariamente fondarsi su un processo sinergico a cui sono chiamati a partecipare i singoli attori coinvolti al fine di garantire l’effettività del diritto in questione: ossia il legislatore, i giudici e, in questo caso, l’amministrazione penitenziaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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