Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

CONS. STATO, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10789

Ex art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

CONS. STATO, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915

Il T.R.G.A., sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 236/2019, appellata, aveva accolto parzialmente il ricorso di alcuni agricoltori, annullando due delibere del Consiglio comunale di Malles in Val Venosta che limitavano sostanzialmente l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari ed erbicidi.

CONS. STATO, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2490

La deliberazione del Consiglio Comunale di Celle di San Vito (FG) n. 38 del 28 dicembre 2012, avente a oggetto l'approvazione definitiva della ricognizione generale delle terre demaniali di uso civico e del relativo regolamento comunale, è indubbiamente atto generale, soggetto a pubblicazione e non certo a notifica individuale a singoli destinatari.

CONS. stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454

Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l'atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.

1. Con le leggi regionali 21 maggio 2024, n. 3 (Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 8 in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2024, n. 39) e 14 giugno 2024, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 e della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 9. Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19 settembre 2023, n. 4), Regione Molise interviene a diverso titolo sulle leggi di approvazione dei Rendiconti regionali relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. I due provvedimenti legislativi sono consequenziali a due pronunce della Corte costituzionale – la sentenza n. 39/2024 e la sentenza n. 58/2024 – le quali originano da due questioni di legittimità in via incidentale sollevate, rispettivamente, dalla Corte dei Conti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambi i giudizi si risolvono con una dichiarazione di illegittimità per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: nel primo caso, l’illegittimità investe solo alcuni articoli della legge che approva il Rendiconto generale 2020 e di quella che approva l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 (l.r. n. 6/2021 e l.r. n. 7/2021); nel secondo riguarda l’intera legge regionale 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale 2021). Per cercare di ricostruire brevemente i principali profili di rilevanza delle due leggi regionali, può essere utile operare un percorso inverso che segue la scansione temporale degli eventi, utilizzando come punto di partenza le decisioni della Corte costituzionale, per arrivare solo in un secondo momento alle leggi regionali che ne sono derivate. Queste ultime sono infatti successive poiché frutto di un adeguamento resosi necessario dalle dichiarazioni di illegittimità.

1. Suicidio assistito e attivismo regionale – Numerose sono ormai le Regioni che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato e ancora in attesa di una legge del Parlamento nazionale, si stanno attivando – attraverso interventi legislativi regionali – per fornire alle proprie strutture sanitarie indicazioni con riferimento alle procedure, ai tempi e ai ruoli per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente. La quasi totalità delle Regioni ha intrapreso questi percorsi su iniziativa legislativa popolare e, quindi, a fronte della raccolta di firme sulla base di un documento presentato dalla Associazione Coscioni con cui si sollecitano le Regioni a supplire con un proprio atto normativo al silenzio del legislatore nazionale.

1. La recente legge regionale n. 5, approvata dal consiglio regionale della Campania il 9 aprile 2024 e denominata “Modifiche alla legge 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio”, si propone l’obiettivo di innovare la risalente regolamentazione urbanista regionale, aspirando a perseguire una riduzione del consumo di suolo così da assecondare l’obiettivo dell’azzeramento entro il 2050 fissato dal Green Deal dell’Unione europea.

Con la l.r. n. 36 del 19 dicembre 2023, originata dal disegno di legge n. 292, presentato dalla Giunta regionale in data 7 novembre 2023, la Regione Piemonte ha introdotto alcune modifiche alla l.r. 19 luglio 2023, n. 12 che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (di seguito anche “legge elettorale regionale”).

Si tratta di una modifica che interviene, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del primo intervento organico della Regione Piemonte in materia elettorale, esaminato in una precedente scheda della presente Rubrica[1], con riferimento al quale si era peraltro reso necessario, per la presenza di alcuni errori materiali, un avviso di rettifica pubblicato nel BUR del 14 settembre 2023, n. 37.

L’11 giugno u.s., attraverso un emendamento di giunta alla l.r. 14 giugno 2024, n. 7 (“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo”), il Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna ha apportato una modifica alla normativa elettorale regionale disciplinata dalla l.r. n. 21/2014 (“Norme per l’elezione dell’assemblea legislativa e del presidente della giunta regionale”).

Le ragioni di tale urgente intervento, puntuale e circoscritto, risiedono nella contingenza determinatasi all’indomani delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, che hanno visto l’elezione al Parlamento europeo del Presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, determinando per quest’ultimo la sopravvenuta necessità di rassegnare le proprie dimissioni, attesa l’incompatibilità tra le due cariche.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto, con legge 24 novembre 2023 n. 32, al riordino in un unico testo legislativo di tutte le disposizioni regionali relative al sistema della formazione professionale, del lavoro e dell’orientamento permanente, integrando – in una visione unitaria – le politiche regionali afferenti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze professionali, all’orientamento, all’incremento dell’occupazione e all’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento normativo organico in parola, definito “Testo unico” nel comunicato del Consiglio regionale[1], mira quindi a definire, attraverso una considerevole attività di semplificazione normativa operata mediante accorpamento e abrogazione integrale di undici leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, il nuovo sistema integrato delle politiche e dei servizi nelle materie de quibus.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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