Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

CASS. CIV., sez. trib., 06 febbraio 2020, n. 2809

In base al Decreto n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, vigente ratione temporis, la competenza del consiglio comunale è limitata ad alcuni atti fondamentali indicati dalla norma, tra i quali l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote con esclusione della determinazione delle aliquote che costituisce attività di dettaglio che spetta proprio alla Giunta.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 27 gennaio 2020, n. 180; T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 7 febbraio 2020, n. 261

Il regolamento impugnato contiene prescrizioni generali e astratte, non immediatamente autoapplicative, ma anzi necessitanti di atti attuativi che determinino caso per caso l’entità del canone dovuto da ciascun soggetto inciso: come tale esso non è immediatamente lesivo, ma va impugnato unitamente agli atti che, dandone concreta applicazione, rendono attuale l’interesse del destinatario ad attivare i rimedi giurisdizionali.

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 8 gennaio 2020, n. 13

I principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che “l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”, e l'art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs n.267/2000) prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 3 gennaio 2020, n. 10

Come è noto, la Costituzione della Repubblica italiana sancisce all’art. 3 il principio di eguaglianza formale e sostanziale con riferimento al sesso, mentre, all’art. 51, comma 1, stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, precisando che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 28 gennaio 2020, n. 146
Il ricorso aveva ad oggetto alcune disposizioni del regolamento, approvato con delibera n. 35 del 16.9.2019, degli istituti di partecipazione che avevano inibito ai residenti da meno di cinque anni del Comune di Salerno, ancorché iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune, la possibilità di proporre istanze e petizioni (art. 3) ovvero di promuovere il referendum consultivo (artt. 9 e 13).

CONS. STATO, sez. II, 21 febbraio 2020, n. 1313

Non può essere attribuito rilievo alle argomentazioni di parte appellante circa la tardività della produzione di tale delega da parte del Comune di Firenze o il difetto di deposito dello statuto comunale, poiché di tali atti, che concorrono a delineare il quadro dell’assetto normativo dell’organizzazione dei poteri comunali, il Collegio deve comunque tenere conto per effetto del principio iura novit curia.

CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2837; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2838; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2839; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2840

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della giunta è più necessaria salvo che lo statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 569; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 570; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 571

La rappresentanza processuale del comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione. (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso in questione il contribuente non ha provato e neppure dedotto che lo statuto del comune prevedesse la necessaria autorizzazione della giunta per il conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti.

Nel periodo che va dal luglio all’ottobre 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono stati pubblicati almeno quindici atti, in senso lato qualificabili come normativi, relativi all’emergenza pandemica tuttora in corso. Nella scheda che segue si concentrerà l’attenzione sulle leggi e sui regolamenti adottati nell’arco temporale di riferimento, nonché sulle ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale, dando idealmente seguito al precedente lavoro comparso su questa rubrica col titolo L’attività normativa della Regione Lombardia nell’emergenza Covid-19 (in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020).

REGIONE

ELEZIONI 2015

ELEZIONI 2020

DIFFERENZA

(val. assoluto)

DIFFERENZA

(val. %)

Campania

11 su 51 (22%)

9 su 51 (18%)

-2

-4%

Liguria*

5 su 31 (16%)

3 su 31 (10%)

-2

-6%

Marche

6 su 31 (19%)

8 su 31 (26%)

+2

+7%

Puglia*

5 su 51 (10%)

8 su 51 (16%)

+3

+6%

Toscana

11 su 41 (27%)

16 su 41 (39%)

+5

+12%

Valle d’Aosta

8 su 35 (23%)

4 su 35 (11%)

-4

-12%

Veneto

11 su 51 (22%)

17 su 51 (33%)

+6

+11%

MEDIA

8 - 20%

9 - 22%

+1

+2

 

Niente, non c’è verso! Le sette regioni in cui il 20 e 21 settembre scorsi di è andati al voto ci restituiscono impietosamente un una rappresentanza femminile perdurantemente labile e traballante, ammontante mediamente al 22% del totale delle assemblee e che stenta ad affermarsi e consolidarsi.

Questa volta, nemmeno l’introduzione last minute in alcuni sistemi elettorali regionali (ci si riferisce a Liguria e Puglia*) della doppia preferenza di genere e di soglie di lista ha portato all’elezione di un numero apprezzabilmente più elevato di donne. Anzi, semmai, talora, l’esatto contrario, se solo si pensa, ad esempio, che il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ne conterà meno rispetto alle due scorse legislature (tornando così alla cifra del 2005); e che la Puglia, dopo il tanto discusso intervento sostitutivo del Governo, ha visto l’ingresso di solo tre donne in più nell’organo di rappresentanza regionale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633