Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Motivi facoltativi di non esecuzione del mandato di arresto europeo e principio di non discriminazione in base alla nazionalità

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato».

Non ogni violazione della libertà di religione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali integra un «atto di persecuzione» ai sensi della direttiva 2004/83/CE

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4»

Stabilizzazione di dipendenti pubblici, anzianità di servizio e principio di non discriminazione

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione»

Legge 110/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 Gennaio del 1999, in G.U. 173 del 26/7/2012. Legge 112/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre 1999, in G.U. 174 del 27/7/2012.

Con legge 110/2012 il Legislatore italiano ha finalmente autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel lontano 1999, dandone piena ed intera esecuzione.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

Reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori e allontanamento del cittadino dell'unione

«Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza»  

Con la sentenza del 22 maggio 2012 nella causa C-348/09, nel procedimento P.I. contro Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che reati quali quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE[1] costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all’art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38/CE[2] e, quindi, giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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