Fonti Regioni speciali e Province autonome

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LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2021).

Con l’articolo 1 della Legge n. 4/2021 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro.

Con l’articolo 2 piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione.

Il 30 dicembre 2020, a seguito dell’iter negoziale iniziato nel febbraio del medesimo anno[1], è stato firmato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti, «Accordo sugli scambi commerciali»)[2]. La presente scheda mira quindi a chiarire il regime applicabile alle relazioni tra Regno Unito e Unione europea, alla luce del rapporto tra il precedente l’Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione europea[3] e l’Accordo sugli scambi commerciali. Verranno inoltre brevemente ricostruiti i contenuti più rilevanti di quest’ultimo accordo[4].

(Decisione del Comitato sui diritti umani resa nel caso A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia)

Con decisione depositata il 27 gennaio 2021 il Comitato sui diritti umani, l’organo di controllo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha adottato le conclusioni relative alle comunicazioni presentate da tre cittadini siriani e uno palestinese sopravvissuti alla strage di Lampedusa del 2013, che denunciavano la violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra le quali alcuni bambini, che viaggiavano a bordo di una imbarcazione naufragata nelle acque internazionali tra Lampedusa e Malta, nella zona Search and Rescue (SAR) maltese. Secondo la ricostruzione degli eventi, la capitaneria italiana era stata allertata nel naufragio ma aveva inoltrato la richiesta di soccorso a Malta, attendendone inutilmente l’intervento e ritardando così le operazioni di salvataggio. Nonostante la presenza di una nave italiana nelle vicinanze della imbarcazione in pericolo, le autorità italiane hanno temporeggiato a lungo prima di autorizzare l’intervento in soccorso, determinando la morte della maggior parte dei passeggieri.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Causa C‑336/19, ECLI:EU:C:2020:1031

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Sentenza n. 104/2021 – La questione origina da un ricorso in via principale relativo agli artt. 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giu-gno 2019, n. 58, promosso dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana.
Per effetto della rinuncia all’impugnazione dell’art.10, pur interessante sul piano delle fonti, la pronuncia si concentra sull’art.18 della norma impugnata che riguarda l’ambito di operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo statale).

Sentenza n. 101/2021 – La decisione concerne un ricorso in via principale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti degli art. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione au-tonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali- PUL).
La questione riguarda l’indirizzo legislativo regionale tendente alla destagionalizzazione del turismo mediante deroghe all’obbligo di rimozione di strutture turistico ricreative a servizio della balneazione. Principalmente, sul piano delle fonti, lo Stato lamenta la lesione dell’art.146 del Codice dei beni cultu-rali (autorizzazione paesaggistica). Articolo che, costituendo (come ribadito dalla Corte) norma di grande riforma economico sociale costituisce limite anche alla competenza esclusiva delle regioni speciali in materia di edilizia e urbanistica che non includerebbe, come invece sostenuto dalla Regione Sardegna, la tutela paesaggistica.

Ordinanza n. 97/2021 – Con l’ordinanza (interlocutoria) “monito” che si annota, la Corte, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione, torna sulla dibattuta questione dell’ergastolo ostativo. La de-cisione della Corte con cui si perviene ad una censura dell’istituto - tanto rispetto al contesto evocato in giudizio, quanto rispetto ai diversi reati diversi da quelli di stampo mafioso cui la disciplina attuale pur si riferisce – quando inteso in termini incontestabilmente estesi, offrendo al legislatore i canoni cui ispirarsi per rivedere la normativa e un termine per adempiere, è già oggetto dell’attenta riflessione del-la dottrina.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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