Fonti statali

Rubriche

In mancanza (per quanto a mia conoscenza) di novità di rilievo nel nostro ordinamento, mi è sembrato interessante dar conto di uno studio del Consiglio di Stato francese segnalatomi dall’amico Nicola Lupo, intitolato Semplificazione e qualità del diritto, adottato il 13 luglio 2016 e presentato alla stampa lo scorso 27 settembre (le dossier de presse è reperibile sul sito www.conseil-etat.fr).

Si tratta di uno studio di più di cento pagine, redatto tenendo conto di come gli stessi problemi sono stati affrontati nell’Ue, in Germania, Regno Unito, Olanda e Italia. Anticipo la conclusione, per quanto ci riguarda: l’ordinamento francese soffre gli stessi mali di quello italiano: troppe norme, instabili, complesse e di cattiva qualità. Lo studio si divide in tre parti. Nella prima esamina quali sono gli ostacoli alla semplificazione; nella seconda, si prendono in esame le misure adottate; nella terza, si promuove una nuova etica della responsabilità da parte dei decisori pubblici.

Senza alcuna pretesa di completezza, riporto qui di seguito le considerazioni che mi sono sembrate più interessanti.
Dopo 25 anni, secondo il Consiglio di Stato, non si sono ancora trovati i rimedi alla cattiva amministrazione perché le misure di semplificazione sono state spesso percepite dalle amministrazioni come un compito aggiuntivo di nessuna utilità, per il fatto che ogni regola o procedura volta a garantire la semplificazione e la chiarezza del diritto è destinata a soccombere alle priorità politiche e alle urgenze che ne conseguono. Prova ne sia, la mancanza di risultati significativi in 25 anni di tentate semplificazioni. Ne consegue che la semplificazione delle disposizioni esistenti e la semplicità di quelle future richiede una condivisione della volontà politica forte, convinta e duratura nel tempo, senza la quale niente sarà possibile.

Il 13 aprile scorso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea hanno firmato un accordo interistituzionale dal titolo “Legiferare meglio” che integra precedenti accordi e dichiarazioni  sulla codificazione ufficiale dei testi legislativi, sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, sulla tecnica della rifusione degli atti normativi, sulle procedure di codecisione e sui documenti esplicativi. Poiché la rifusione non è prevista nel nostro ordinamento, non è superfluo ricordare che essa consiste nell’adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un precedente atto e le disposizioni immutate di quest’ultimo. Il nuovo atto abroga il precedente: una specie di testo coordinato, quindi.

In allegato all’atto vi è una convenzione d’intesa fra i tre organi comunitari sugli atti delegati (alla Commissione). L’art. 290 del TFUE prevede che ciascun atto legislativo che conferisce una delega (atto base) delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,  la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

1. Nei precedenti numeri di questa rivista abbiamo visto che è diffuso il convincimento che, per la qualità della normazione, non servono nuove norme. Opportunamente, quindi, il Corso di perfezionamento, di cui alleghiamo il  programma  delle lezioni con i relativi docenti, si propone di migliorare la lingua del diritto.

Si può partecipare, gratuitamente, a singole lezioni del Corso, previa comunicazione alla segreteria del Corso medesimo.

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° luglio-31 novembre 2016) meritano in primo luogo di essere segnalati i due pareri motivati negativi della 1a Commissione del Senato su alcune proposte del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di asilo.
Tali proposte si collocano nel solco della comunicazione del 6 aprile 2016 sulla riforma del sistema europeo comune di asilo COM (2016) 197 con la quale la Commissione europea ha previsto una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per le domande dei richiedenti asilo. In particolare, obiettivo della comunicazione è il superamento del c.d. sistema di Dublino III, secondo il quale la responsabilità dell’esame di una domanda incombe principalmente sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all’ingresso o al soggiorno del richiedente: si è infatti rilevato come tale sistema attribuisca una responsabilità sproporzionata in capo agli Stati membri verso cui si dirigono i maggiori flussi migratori (quali l’Italia) ed incoraggi movimenti incontrollati verso altri Stati.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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