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Ordinanza n. 165/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Motivo della segnalazione
In questa ordinanza la Corte costituzionale viene sollecitata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della legge elettorale per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, con riferimento agli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni.
Analogamente a quanto avvenuto nell’ambito dei procedimenti che avevano condotto a portare all’attenzione della Corte la legge relativa alle elezioni delle Camere, parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014, le parti dei giudizi a quo richiedevano che fosse accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali. I giudici remittenti ritengono in particolare che le disposizioni impugnate siano lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse da alcune specifiche minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato (la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost.) o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Sentenza n. 147/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La sentenza che viene qui segnalata riguarda il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania e relativo all’art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di una disposizione che interviene sull’art. 43 della l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), introducendovi il comma 9-bis; la normativa de qua riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Ai sensi della disposizione novellata, per consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, «il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse […]».

Sentenza n. 142/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata con i ricorsi promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia; il fatto che i ricorsi regionali vertessero sulle medesime disposizioni ha reso opportuna la riunione dei giudizi ai fini di una decisione congiunta.

Sentenza n. 132/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016, n. 24

Motivi della segnalazione

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Sentenza n. 130/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016, n. 23

Motivi della segnalazione

La decisione risulta interessante soprattutto perché consente di tornare a riflettere sul significato e sui limiti del ricorso alla delefigicazione a livello regionale.

La questione oggetto della decisione della Corte è stata sollevata dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione, e verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto nel 2011, nella parte in cui consente che la Regione disciplini con «regolamento di attuazione» i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale.

Osservatorio sulle fonti

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