Archivio rubriche 2016

Sentenza n. 211/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/09/2016 – Pubblicazione in G.U. 21/09/2016, n. 38

Motivo della segnalazione
La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).

Sentenza n. 193/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G. U. 27/07/2016

Motivo della segnalazione
La Corte esclude in maniera perentoria che in materia di sanzioni amministrative esista un vincolo di natura convenzionale o costituzionale alla previsione generalizzata, da parte del legislatore, del principio della retroattività della legge successiva più favorevole.
L’occasione per questa precisazione le viene data dall’esame di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Tribunale ordinario di Como con ordinanza emessa il 27 marzo 2015. La disposizione (secondo la quale «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» e «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati») era stata censurata nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In particolare, secondo il giudice a quo un intervento additivo della Corte costituzionale sarebbe stato reso necessario dall’esigenza di rendere tale disciplina compatibile con l’art. 117, co.1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con l’art. 3 Cost., in quanto entrambi i parametri invocati avrebbero imposto l’applicazione del principio della retroattività della norma più favorevole alla generalità delle sanzioni amministrative. Non è di questo avviso la Corte costituzionale, che rigetta la questione sotto entrambi i profili.

Sentenza n. 184/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 27/07/2016 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 184/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge regionale toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili e modifiche alla L.R. n. 20/2008. Nel suo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma lettera e), cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Le censure della difesa erariale, che muovono principalmente dalla constatazione di una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, fanno più propriamente riferimento a un intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che la Corte definisce come la “sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari”. Parallelamente, a fronte di alcune affermazioni della parte ricorrente, secondo cui il nuovo art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. avrebbe ormai sottratto la materia contabile alla disponibilità dei legislatori regionali, la Corte, che muove invece dagli artt. 117, terzo comma, e 119, riconosce in capo alla Regione la potestà di esprimere nella contabilità regionale, nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse alla sua autonomia costituzionalmente garantita. L’azione di standardizzazione in cui si concreta l’armonizzazione dei bilanci pubblici non sarebbe perciò idonea a “coprire” tutti i contenuti di quel “bene pubblico” che è il bilancio.

Sentenza n. 174/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 20/07/2016 n. 29

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 174/2016 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice contabile e avente ad oggetto l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La disposizione impugnata, tributaria del contesto emergenziale dell’estate 2011, prevedeva, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato – nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive di tale regime e della gestione separata – fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio col dante causa fosse stato contratto nei casi in cui questo avesse già compiuto i settant’anni di età e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni. L’ammontare della riduzione sarebbe stato commisurato alla durata del matrimonio.

Ordinanza n. 165/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Motivo della segnalazione
In questa ordinanza la Corte costituzionale viene sollecitata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della legge elettorale per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, con riferimento agli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni.
Analogamente a quanto avvenuto nell’ambito dei procedimenti che avevano condotto a portare all’attenzione della Corte la legge relativa alle elezioni delle Camere, parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014, le parti dei giudizi a quo richiedevano che fosse accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali. I giudici remittenti ritengono in particolare che le disposizioni impugnate siano lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse da alcune specifiche minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato (la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost.) o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Sentenza n. 147/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La sentenza che viene qui segnalata riguarda il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania e relativo all’art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di una disposizione che interviene sull’art. 43 della l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), introducendovi il comma 9-bis; la normativa de qua riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Ai sensi della disposizione novellata, per consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, «il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse […]».

Sentenza n. 142/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata con i ricorsi promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia; il fatto che i ricorsi regionali vertessero sulle medesime disposizioni ha reso opportuna la riunione dei giudizi ai fini di una decisione congiunta.

Sentenza n. 132/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016, n. 24

Motivi della segnalazione

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Sentenza n. 130/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/06/2016; Pubblicazione in G. U. 08/06/2016, n. 23

Motivi della segnalazione

La decisione risulta interessante soprattutto perché consente di tornare a riflettere sul significato e sui limiti del ricorso alla delefigicazione a livello regionale.

La questione oggetto della decisione della Corte è stata sollevata dal TAR Campania, in riferimento agli artt. 123, 117, terzo comma, 121, secondo comma, 5 e 1, secondo comma, della Costituzione, e verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 43-bis della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), introdotto nel 2011, nella parte in cui consente che la Regione disciplini con «regolamento di attuazione» i procedimenti di pianificazione territoriale in ambito regionale.

Sentenza n. 108/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 maggio 2016 – Pubblicazione in G.U. del 25/05/2016, n. 21.

Motivi della segnalazione

Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).

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Osservatorio sulle fonti

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