Sentenza n. 94/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 06/05/2016 – Pubblicazione in G. U. 11/05/2016
Motivi della segnalazione
La Corte fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, inserita in un decreto-legge in sede di conversione, sul rilievo della mancanza di omogeneità fra tale disposizione e le disposizioni del testo originario del decreto-legge. La disposizione dichiarata illegittima (art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), introducendo l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) aveva previsto una nuova contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione. La decisione è degna di nota in quanto esplicitamente riafferma e applica i principi già enunciati nella sentenza n. 32/2014, la quale aveva dichiarato illegittime, in quanto ugualmente affette dal vizio di "disomogeneità sopravvenuta" e pertanto lesive dell'art. 77, co. 2 Cost.., altre disposizioni (art. 4-bis e 4-vicies ter ) del medesimo decreto-legge inserite in sede di conversione. La stessa Corte richiama tale "precedente specifico", il quale aveva ravvisato nella "eterogeneità" di quelle disposizioni (che avevano modificato il regime sanzionatorio in materia di stupefacenti) "rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge" il motivo della loro illegittimità (cfr. cons. n. 4.1 della sentenza in commento); per rilevare subito dopo che "le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 – che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto all'originario decreto-legge – valgono anche per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-quater" (cons. n. 4.2).