Fonti statali

Rubriche

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Impugnativa della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14 “Modifiche di leggi provinciali in materia d’istruzione”. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.

La delibera di impugnazione del Governo muove da una ricostruzione del quadro normativo in materia di istruzione, evidenziando come la legge n. 107/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) contenga specifiche clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, e in particolare per la Provincia autonoma di Bolzano, che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha competenza legislativa concorrente in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica)”.
Più in particolare la legge n. 107/2015 prevede al comma 191: “Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle rispettive norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all’adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge” e al comma 211: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Ordinanza Corte costituzionale n. 194, depositata il 20 luglio 2016, pubblicata in G.U 27 luglio 2016, 1a serie speciale n. 30

Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio) questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali (art. 4, co. 2, l.n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93, co. 2, l.p. 5/2006), nelle more dell’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento di tali procedure.

Tra le leggi approvate dal Consiglio provinciale di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2016 si segnalano:

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81"Norme in materia di tutela fitosanitaria"

La legge assegna alla competenza Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria.

Tale Servizio cura la certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. Si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, nominati con decreto del responsabile del Servizio fitosanitario, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali. Presso lo stesso Servizio è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi degli ispettori fitosanitari. È, altresì, prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario possa avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. In ogni caso gli ispettori rispondono funzionalmente e tecnicamente al responsabile del Servizio fitosanitario.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:

Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21

Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Tra gli atti normativi di rilievo per la Provincia di Bolzano e le leggi approvate dal Consiglio provinciale (novembre 2015-marzo 2016) si segnalano:

 Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186

“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Il decreto legislativo modifica le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recate dal d.P.R. 574/1988 in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In particolare, la novella estende l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti linguistici a “tutte le  persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede”. Conseguentemente si prevede la sostituzione di ogni riferimento ai “cittadini della provincia di Bolzano” con “gli interessati”.

Il legislatore italiano in tal modo recepisce e sviluppa le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014, causa Rüffer c. Pokorná (C- 322/13), per cui, anche in riferimento ai procedimenti civili la deroga all’uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea. Questi possono avvalersi del tedesco nei procedimenti giudiziari celebrati in loco, pur se non appartenenti al gruppo linguistico riconosciuto dell’Alto Adige. Altrimenti, “un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino di lingua tedesca che risiede in tale provincia” (§ 22 della sentenza).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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