Fonti statali

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Nei mesi novembre 2015-marzo 2016 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 9 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare: 

Legge provinciale 11 novembre 2016, n. 17

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentinoegge provinciale per il governo del territorio

La legge mira, mediante la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016, ad incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. A tal fine è riconosciuto un incentivo del quale possono beneficiare soggetti che promuovano progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino. I destinatari devono avere sede legale o stabile organizzazione in Trentino, non devono avere scopo di lucro, devono prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino. Sono esclusi imprese in difficoltà economica, banche, fondazioni bancarie, compagnie e imprese di assicurazione. I progetti cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. 

Sentenza n. 211/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/09/2016 – Pubblicazione in G.U. 21/09/2016, n. 38

Motivo della segnalazione
La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).

Sentenza n. 193/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G. U. 27/07/2016

Motivo della segnalazione
La Corte esclude in maniera perentoria che in materia di sanzioni amministrative esista un vincolo di natura convenzionale o costituzionale alla previsione generalizzata, da parte del legislatore, del principio della retroattività della legge successiva più favorevole.
L’occasione per questa precisazione le viene data dall’esame di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Tribunale ordinario di Como con ordinanza emessa il 27 marzo 2015. La disposizione (secondo la quale «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» e «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati») era stata censurata nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In particolare, secondo il giudice a quo un intervento additivo della Corte costituzionale sarebbe stato reso necessario dall’esigenza di rendere tale disciplina compatibile con l’art. 117, co.1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con l’art. 3 Cost., in quanto entrambi i parametri invocati avrebbero imposto l’applicazione del principio della retroattività della norma più favorevole alla generalità delle sanzioni amministrative. Non è di questo avviso la Corte costituzionale, che rigetta la questione sotto entrambi i profili.

Sentenza n. 184/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 27/07/2016 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 184/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge regionale toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili e modifiche alla L.R. n. 20/2008. Nel suo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma lettera e), cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Le censure della difesa erariale, che muovono principalmente dalla constatazione di una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, fanno più propriamente riferimento a un intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che la Corte definisce come la “sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari”. Parallelamente, a fronte di alcune affermazioni della parte ricorrente, secondo cui il nuovo art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. avrebbe ormai sottratto la materia contabile alla disponibilità dei legislatori regionali, la Corte, che muove invece dagli artt. 117, terzo comma, e 119, riconosce in capo alla Regione la potestà di esprimere nella contabilità regionale, nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse alla sua autonomia costituzionalmente garantita. L’azione di standardizzazione in cui si concreta l’armonizzazione dei bilanci pubblici non sarebbe perciò idonea a “coprire” tutti i contenuti di quel “bene pubblico” che è il bilancio.

Sentenza n. 174/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 20/07/2016 n. 29

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 174/2016 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice contabile e avente ad oggetto l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La disposizione impugnata, tributaria del contesto emergenziale dell’estate 2011, prevedeva, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato – nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive di tale regime e della gestione separata – fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio col dante causa fosse stato contratto nei casi in cui questo avesse già compiuto i settant’anni di età e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni. L’ammontare della riduzione sarebbe stato commisurato alla durata del matrimonio.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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