Fonti statali

Rubriche

Sent. TAR Campania, sez. VII, 28 ottobre 2011, n. 5030

Il TAR ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, per la quale ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Sent. TAR MARCHE Ancona, sez., I, 17.12.2011, n. 939

Un regolamento comunale in materia di polizia rurale non è tenuto a rispettare le disposizioni del d.p.r. 8.2.1954, n. 320 di polizia veterinaria, in quanto l'art. 117 Cost. riserva la materia della polizia amministrativa locale alla legislazione regionale; e nel caso di specie era stato adottato un decreto del presidente della giunta regionale.

Sent. TAR LOMBARDIA Brescia, sez. II, 15.12.2011, n. 1741

La disposizione del regolamento comunale di polizia urbana di Mantova che disciplina la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari, non viola alcuna libertà costituzionalmente garantita, in quanto tende a garantire quel decoro della città che sarebbe compresso se chiunque potesse esporre qualsivoglia bandiera, stendardo o drappo; inoltre suddetta disposizione non può ritenersi integrare una disparità di trattamento, rispetto a determinate categorie (es. partiti) che possono necessitare di rendere visibile la loro presenza per ragioni istituzionali.

Sent. TAR PUGLIA Lecce, sez. II, 25.10.2011, n. 1847

La determinazione da parte del consiglio comunale dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del t.u.el. è funzionale all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che ai sensi dell'art. 48, comma 3 è atto di competenza della giunta.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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