Fonti statali

Rubriche

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2-5-2011

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo. L’articolo 2 dà piena ed intera esecuzione. L’articolo 3 si occupa della copertura finanziaria.

L’Accordo prevede all’articolo 1 che le Parti Contraenti intensifichino la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, assicurando reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. La collaborazione è estesa dall’articolo 16 anche alla sicurezza del traffico stradale.

LEGGE 24 marzo 2011, n. 38 . Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica (art. 1) e dà esecuzione all’Accordo (art. 2) prevedendo la relativa copertura finanziaria (art. 3).

Nella sentenza dell’8 settembre 2010 nel procedimento C-409/06, Winner Wetten, la Corte di giustizia ha affermato che, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale che accerta l’incompatibilità di una disposizione nazionale con una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile è tenuto a disapplicare detta disposizione, anche in presenza di una precedente sentenza con la quale la corte costituzionale nazionale, pur avendo riconosciuto l’incostituzionalità della medesima normativa interna, ha deciso di mantenerne a titolo provvisorio gli effetti.

 

Nell’ambito del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 si è stabilito che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea in materia civile e penale. Pertanto, nel novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (in GUUE del 15.01.2001 C 12, p. 10), secondo il quale il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone». Nel novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (in GUUE del 4.12.2009 C 295, p. 1). La tabella segue un approccio «a tappe», invitando ad adottare progressivamente misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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