Fonti statali

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CONS. STATO sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259

L'art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36 (nella versione precedente alla modifica introdotta dall'articolo 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, dovendosi applicare, ratione temporis, la precedente formula normativa riferita all'epoca di svolgimento del procedimento per il quale è qui controversia) inoltre, nel disciplinare il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, stabilisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

CASS. CIVILE, sez. trib., 05 novembre 2021, n. 31850; CASS. CIVILE, sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30655
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una delibera comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064

Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

CONS. STATO, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7991

Nella fattispecie non è individuabile alcun divieto generalizzato all'installazione di SRB.
Difatti, la disciplina paesaggistica dettata dal Regolamento urbanistico di Orbetello si limita a prevedere che ogni intervento sulle aree protette, compresi quelli relativi all'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, sia sottoposto alla valutazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, la quale ben può esprimersi favorevolmente, laddove non ravvisi pregiudizi al bene da salvaguardare.
Non è configurabile, poi, alcun dovere dell'amministrazione di attivarsi per verificare l'esistenza di una localizzazione alternativa, spettando all'operatore privato individuare il sito su cui collocare l'impianto e sottoporlo alla valutazione di competenza dell'autorità paesaggistica.

CASS. CIVILE, sez. trib., 24 gennaio 2022, n. 1951

In sede di legittimità, non opera, con riguardo ai regolamenti comunali, il principio "iura novit curia" e la conoscenza di tali norme giuridiche secondarie non rientra, pertanto, tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove ‘disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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