Fonti statali

Rubriche

Aggiornato al 14.07.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                      

Un’attività istituzionale particolarmente rilevante tra quelle affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è disciplinata dall’art. 21 della legge 287/1990: il potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo, infatti, costituisce una delle principali modalità attraverso cui l’Antitrust è intervenuta, anche criticamente, su temi analizzati dai tecnici e discussi nell’opinione pubblica nel corso degli ultimi anni[1].

Non deve sorprendere, dunque, che, anche nel periodo di riferimento della presente nota, l’Autorità abbia fatto ricorso a questi importanti poteri per occuparsi di settori delicati dell’economia, non soltanto italiana. In particolare, l’Autorità lo ha fatto nella delicata materia dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, materia recentemente normata dal Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 settembre 2018 recante “Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel mercato interno”[2].

Aggiornato al 31/3/2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

Nel periodo di riferimento considerato (Dicembre 2018-Marzo 2019) si registrano i seguenti provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1]:

1) Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[2].

2) Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[3];

3) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[4];

4) Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101[5];

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato due interessanti regolamenti[1]:

  • Regolamento del 06/03/2019 disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri;
  • Regolamento del 09/01/2019 in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Chiarimenti delibera n. 195 del 13/03/2019.

Aggiornato al 16.04.2019

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana                                                

Nel corso degli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha adottato atti di natura regolamentare, che, dunque, possano essere qualificati fonti del diritto in senso stretto.

Tuttavia, tenuto conto del quadro generale delle attività istituzionali dell’Antitrust, che spesso compie attività di grande rilievo anche al di fuori dello schema regolamentare, si ritiene opportuno fare un rapido cenno ad alcuni atti che hanno avuto una certa eco nel dibattito pubblico.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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