Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Con questo fascicolo della Rivista si inizia una nuova Rassegna di norme regionali che ha come obiettivo quello di analizzare il modo in cui determinati settori, attribuiti alla competenza concorrente o residuale delle Regioni, sono disciplinati da esse.

A differenza delle precedenti Rubriche, in cui erano state analizzate le leggi di attuazione degli statuti regionali, in questa ulteriore indagine si vuole individuare, innanzitutto, la tipologia di atti utilizzati nelle singole materie, verificando così i diversi strumenti che le regioni hanno ritenuto utile adottare ed in secondo luogo la diversità o meno di disciplina fra le varie regioni.

Si vuole, in questo modo, dare un servizio al lettore al fine di racchiudere in un'unica scheda tutti gli atti normativi che regolano una determinata materia nelle regioni italiane, includendo non solo le leggi ed i regolamenti, ma anche tutti gli atti che abbiano un contenuto normativo, indipendentemente dalla forma usata, e che chiariscano i termini della disciplina del settore.

Procedendo ad una breve analisi delle legislazioni regionali in materia di ricerca, si ritiene opportuno, anzitutto, osservare che circa la metà delle regioni italiane ha menzionato espressamente la ricerca scientifica nel proprio statuto, talvolta abbinandola alla differente ma connessa nozione di innovazione. È il caso, ad esempio, dello statuto della Regione Lombardia, il cui art. 10 è rubricato, appunto, "Ricerca e innovazione". Le altre regioni, invece, omettono qualsiasi riferimento esplicito.

La delicata contingente situazione finanziaria a tutti nota ha comportato la necessità di adottare una serie di misure di razionalizzazione tanto a livello statale tanto a livello regionale.

In particolare, proprio a livello regionale è stata adottata - e continua tuttora ad essere adottata - da molti Consigli e Giunte regionali una dura politica di spending review, la quale ha l'obiettivo di incidere, riducendoli, su quelli che sono i costi del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Prima, però, di considerare questo aspetto, si ritiene necessario premettere brevemente quella che è stata la genesi e l'evoluzione di tale organismo nonché quella che è la sua funzione.

Premessa

Dall'analisi di alcune delle leggi regionali intervenute in maniera organica in attuazione del d.l. 95/2012 (cd. spending review) emerge che l'interesse del legislatore regionale si è concentrato sui limitati spazi di autonomia legislativa concessi dal legislatore nazionale, per orientare gli obblighi di gestione associata in modo coerente con l'articolazione territoriale e funzionale del proprio sistema locale.

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali

Con delibera del 31 maggio 2013 il Governo ha impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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