Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Sent. TAR Sardegna, sez. II, 18.10.2012, n. 845

L'articolo 50, quinto comma del t.u.e.l. riconosce al sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare provvedimenti extra ordinem in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, e tali da determinare emergenze igienico-sanitarie. Al riguardo, il Tar osserva che l'esercizio legittimo di tale potere presuppone un pericolo concreto di danno grave ed imminente per la salute pubblica, dal quale discenda la necessità di un intervento tempestivo a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Sent. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15.11.2012, n. 1792

Il potere di ordinanza attribuito dall'art. 9 della l. 26.10.1995, n. 447 non può essere riduttivamente inteso come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma esso deve essere logicamente e sistematicamente interpretato nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la legge n. 447/1995 (nell'art. 2, primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana".

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6230

Il Consiglio di Stato premette che lo statuto comunale è diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale.

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti

Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 19.11. 2012, n. 2369

Il TAR Sicilia ribadisce (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 18 maggio 2007, n. 1374) che gli statuti comunali, nonostante la riforma del titolo V della Costituzione, non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge. Ricorda, poi, che il C.G.A. con sentenza 2 marzo 2006 n. 69 ha avuto modo di precisare che, sebbene secondo l'art. 114 della Costituzione, come sostituto dalla legge cost. n. 3/2001, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni siano enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, da ciò non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello statuto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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