Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

CONS. STATO, sez. II, 16 giugno 2021, n. 4657

Il regime di pubblicazione delle delibere aventi ad oggetto l'approvazione di un regolamento è interamente ed esaustivamente assorbita nelle regole generali di cui agli artt. 124 e 134 del T.U.E.L. (affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entrata in vigore dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione). Si è di recente affermato che detta fase di pubblicazione della deliberazione è un istituto di partecipazione popolare (di antichissima origine) che insieme alla necessità di apprestare un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi (non direttamente incisi dai provvedimenti, mentre ai destinatari l'atto va comunque notificato) è rivolto anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni da parte di chiunque vi abbia interesse; opposizioni che, una volta presentate, generano l'obbligo per l'organo emanante di provvedere su di esse e che dunque potrebbero condurre anche ad una modifica della deliberazione stessa prima della sua entrata in vigore (v. sul punto T.A.R. per il Lazio, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3179).

CASS. CIV., sez. trib., 19 marzo 2021, n. 8200
Qualora con il ricorso per cassazione siano dedotti vizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso rispetta il requisito di autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., in quanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate o abbia il testo delle norme in allegato. Per i regolamenti comunali, trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), non vale il principio "iura novit curia" (Cass. n. 5298/2019; n. 19360/2018; n. 18661/2006 e Cass. n. 12786/2006). Nel caso di specie, i motivi di ricorso non contengono la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocate né richiamano ad un allegato del ricorso recante quelle norme.

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 8 dicembre 2020, n. 2077

I ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del Comune di Paola in data 9 novembre 2020, n. 496, con la quale era stata ordinata la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio comunale dal 10 al 21 novembre 2020.
Nell’accogliere il ricorso, il giudice amministrativo precisa che nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

CONS. STATO, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 88

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, per cui non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, considerato che il presupposto per la relativa adozione è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo; ed essendo dunque le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5919; 19 settembre 2012, n. 4968), a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5308).

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

L'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere adottata, quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti dell'edificio. Parimenti, non risulta ostativa all'emanazione dell'ordinanza l'assenza di una situazione accidentale e/o imprevedibile, atteso che anche in tali situazioni l'aggravarsi del pericolo non esime la p.a. dalla tempestiva adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti, ma è altrettanto vero che nell'ordinanza nemmeno di tale ragionevole probabilità viene offerta evidente e concreta contezza.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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