Giurisprudenza costituzionale

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CONS. STATO, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192
L'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.
Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

Presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000 sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 4 novembre 2020, n. 2063

L'art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 conferisce infatti il relativo potere al Sindaco, tra l'altro, in caso di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". Le circostanze rilevate dai NAS (ospiti ricoverati presso la struttura pur necessitando di assistenza di grado più elevato rispetto a quella fornita da -OMISSIS-; farmaci scaduti o detenuti illegalmente) configuravano il presupposto emergenziale sanitario individuato dalla norma citata. A fronte di quanto verbalizzato dai Carabinieri, si rendeva necessario, per una situazione non prevedibile e casuale (dunque contingibile), un subitaneo intervento a tutela della salute degli ospiti; la situazione non risultava dunque fronteggiabile mediante l'attività provvedimentale ordinaria (di qui la straordinarietà) e imponeva al Sindaco di adottare atti immediati e non rinviabili nel tempo, con conseguente indifferibilità e urgenza di provvedere (cfr: TAR Campania, Salerno, II, 21 agosto 2017 n. 1304; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 23 marzo 2018 n. 270).

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 05 agosto 2021, n. 1889

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti non hanno natura sanzionatoria, dunque non sono necessariamente dirette nei confronti del soggetto che sia responsabile della situazione emergenziale cui le stesse mirano a far fronte; tali provvedimenti costituiscono infatti strumenti che, anche parzialmente in deroga alla tassatività e tipicità del provvedimento amministrativo (corollari del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione), consentono all'Amministrazione di agire prontamente per la rimozione di una situazione di pericolo attuale, per cui è evidente che il soggetto tenuto a porre in essere la condotta diretta alla risoluzione della situazione emergenziale deve essere individuato in termini di coerenza con la necessità di agire immediatamente; per tale ragione, demandando a un momento successivo l'individuazione del responsabile e le eventuali rivalse nei confronti di quest'ultimo, le condotte risolutive individuate dalla p.a. devono essere poste a carico del soggetto che si trova nella materiale disponibilità del bene, e che ha dunque concreta possibilità di eseguire immantinente quanto ordinato.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2020, n. 5066

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e nella temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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