Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

L’art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018 (c.d. decreto semplificazioni – cfr. la scheda del Servizio studi della Camera) ha disposto il passaggio dallo Stato alle Regioni della proprietà delle opere idroelettriche e della gestione delle relative concessioni “al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell’Unione europea” (comma 1). Secondo il disegno di questa disposizione, “le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico” (comma 1-ter). Il termine è stato successivamente prorogato al 31 ottobre 2020. I contenuti delle leggi regionali sono peraltro in gran parte predeterminati nei contenuti essenziali dallo stesso art. 11-quater. La Regione Toscana ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale lamentandone appunto il carattere eccessivamente invasivo delle scelte regionali. La Corte, pronunciandosi con sentenza n. 155 del 2020 (cfr. G. Boggero in Osservatorio AIC 6/2020), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1-quinquies e 1-septies nelle parti in cui predeterminavano la destinazione del canone delle concessioni (al comma 1-quinquies si prevedeva che almeno il 60 per cento del canone andasse “alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”, e analogamente nel comma 1-septies con riferimento al canone aggiuntivo). Ciò in quanto si trattava di disposizioni di dettaglio non compatibili con il carattere concorrente della competenza statale e in ogni caso lesive della autonomia finanziaria regionale.

Da fine febbraio a giugno 2021, il Consiglio regionale ha approvato 12 leggi.

Con legge regionale 11 febbraio 2021, n. 3, recante modifiche alla precedente legge n. 7 del 1955, sono state adottati provvedimenti a sostegno del turismo, e precisamente in materia di istituzione del registro di grandi eventi e di promozione turistica multimediale, con le correlate procedure attuative e disposizioni finanziarie.

Periodo di riferimento: marzo-giugno 2021

Nel periodo marzo-giugno 2021 il Presidente della Provincia di Bolzano ha adottato ulteriori ordinanze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e della normativa statale.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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