- Erik Longo
- Fonti Regioni speciali e Province autonome
Impugnazione della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)” (2/2014)
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014, il Governo ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, n. 5 rubricata “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”.
La legge in esame, in attuazione della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste (art. 4 dello Statuto di autonomia), ha modificato l’art. 16 della l. r. n. 9/2007, introducendo la seguente disposizione: “[…]è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri”.