Qualità della normazione

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Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. IV, 3.11.2001, n. 7183

Il Tar Lombardia ribadisce che l'attribuzione del potere di rilasciare la concessione edilizia ai dirigenti non può ritenersi subordinata al previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti del comune alle sopravvenute modifiche legislative. A seguito della riforma introdotta con l. n. 127/1997 è illegittima una concessione edilizia rilasciata dal sindaco piuttosto che dal dirigente, anche nel caso in cui essa sia stata controfirmata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 9.3.2011, n. 1469

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2009, n. 7023).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 28.1.2011, n. 678

Il disposto dell’art. 3 del t.u. in materia di edilizia sebbene approvato con decreto del Presidente della Repubblica mantiene il suo carattere di norma primaria e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi. Si tratta di una prevalenza che vale in ordine alle formule definitorie difformi, fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico nell’apposizioni di limiti o divieti ecc.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 9.2.2011, n. 894

La disciplina delle pubbliche affissioni  è soggetta non solo al rispetto dei beni paesaggistici ai sensi del t.u. n. 42/2004, ma in base all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento per l'applicazione dell'imposta, che disciplini le modalità di effettuazione della pubblicità, con la possibilità di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, e che, in ogni caso, determini la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione e i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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