Qualità della normazione

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Nel terzo quadrimestre dell'anno 2011 si segnalano alcune interessanti pronunce della Sezione Consultiva per gli atti normativi, talune per l'ampiezza degli argomenti trattati o per il riepilogo sistematico delle vicende degli istituti esaminati, altre per aspetti di vera e propria novità.

Le osservazioni sulla normativa correttiva dell'ordinamento militare

Alla prima categoria sono sicuramente da iscrivere i pareri nn. 2602/2011 e 4163/2011 relativi alla normazione in materia di ordinamento militare: oggetto di parere erano infatti il decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) ed il regolamento governativo correttivo del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico regolamentare delle disposizioni in materia di ordinamento militare); con l'occasione del parere, favorevole con osservazioni per entrambi i testi esaminati, la Sezione Consultiva affronta vari argomenti di portata generale attinenti alla teoria delle fonti, in particolare l'ambito di intervento dei cc.dd. decreti correttivi, l'efficacia delle clausole che non consentono la modificazione o abrogazione di testi organici se non con disposizione espressa, nonché il fenomeno della reviviscenza delle norme abrogate.

L’analisi della legislazione regionale di attuazione statutaria, relativa al periodo di riferimento (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011), induce a svolgere tre ordini di considerazioni.

Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore. 

Legge regionale 28 maggio 2010, n. 12 «Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria»

B.U. n. 9 del 17 maggio 2010, suppl. straord. n. 5 del 28 maggio 2010

In attuazione transitoria dell’art. 35, «Organizzazione e funzionamento della giunta regionale», c. 4-bis, dello Statuto, in tema di sospensione di diritto dell’incarico di consigliere regionale, a seguito di nomina del medesimo ad assessore.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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