Qualità della normazione

Rubriche

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

Il disegno di legge in materia di reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in prima lettura alla Camera (C. 1717) in data 16 febbraio 2024 e mira a introdurre una serie di modifiche relative al rafforzamento delle funzioni di garanzia della cybersicurezza nazionale (artt. 1-10) e relative a una ridefinizione della normativa penale concernente i reati informatici che si possono configurare in questo settore (artt. 11-17).

Tale proposta normativa si inserisce in un contesto di sempre maggiore attenzione per i rischi correlati ai reati informatici e alla cybersicurezza nazionale rispetto a cui l’adozione della direttiva (UE) 2022/2555, cd. direttiva NIS2, superando e abrogando la precedente direttiva NIS, richiede di garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e rafforzare la sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo.

1. Premesse

Con la sentenza n. 613 pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul tema, di particolare rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2015 (Reg. Bruxelles I bis) in materia di azione di garanzia. In specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicabilità (o meno) del criterio speciale di giurisdizione di cui all’art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 8, n. 2 del Regolamento n. 2012/1215/UE nel caso di azione di garanzia proposta non in via di chiamata in causa ma con domanda autonoma proposta in un separato giudizio.

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

1. Premesse

La Cassazione, con la sentenza n 3924 depositata il 13 febbraio, si pronunciava nuovamente sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in riferimento agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La vicenda riguardava, in particolare, il rapporto esistente tra la decisione del Tribunale italiano per i minorenni di immediato rimpatrio nella residenza abituale e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale del Tribunale danese[1]

Osservatorio sulle fonti

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