Qualità della normazione

Rubriche

Sentenza n. 151/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/07/2021 – Pubblicazione in G.U. 14/07/2021 n. 28

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 151/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione degli atti. L’ordinanza del giudice a quo lamentava l’incompatibilità di questa previsione con gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.: il fatto che l’autorità competente possa emettere il provvedimento sanzionatorio anche a notevole distanza di tempo dall’accertamento dell’illecito e dalle deduzioni difensive dell’incolpato darebbe luogo a un contrasto coi principi d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che con la tutela del legittimo affidamento e col principio di eguaglianza. Né; aggiunge il giudice rimettente, si potrebbe pensare di applicare l’art. 2 della legge n. 241/1990 per soddisfare l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Ord. n. 188/2021

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 24/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021 n. 39.

Il deputato Andrea Cecconi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781 presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l’onorevole Antonio Tasso), recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché norme concernenti la determinazione e la revisione dei collegi uninominali»;

  1. Introduzione

Il sen. Zanda ha presentato una proposta di modificazione del regolamento del Senato (Doc. II, n. 7)[1], richiamando nella relazione di accompagnamento le linee ispiratrici della riforma del 1971[2], di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario[3]. Come si può leggere sin dall’incipit della relazione illustrativa, la proposta mira a «contribuire ai lavori che la Giunta per il Regolamento del Senato ha già avviato per adeguare il Regolamento medesimo alle esigenze di un’Assemblea dimensioni consistentemente ridotte»[4]. Zanda non si è limitato a eseguire un mero adeguamento delle soglie numeriche e dei requisiti quantitativi previsti dall’attuale regolamento per allinearli al nuovo numero di componenti del plenum[5], ma ha proposto alcune innovazioni per migliorare il funzionamento del Senato[6].

  1. Introduzione

La proposta avanzata dal Partito democratico alla Camera (A.C., Doc. II, n. 22), a prima firma del deputato (e costituzionalista) Andrea Giorgis, è il più recente tra i testi presentati per la riforma dei regolamenti. Rispetto ai precedenti, offre una versione a spettro assai più ampio delle modifiche da apportare al regolamento della Camera dei deputati: non si limita infatti a un mero adeguamento quantitativo delle soglie numeriche previste per l’attivazione di istituti e procedure in ragione della prospettiva di riduzione del numero dei deputati, ma interviene anche su alcuni ambiti che, nel periodo più recente hanno mostrato limiti applicativi e problematiche di vario genere. Così facendo, le finalità della proposta paiono agire sia in funzione prospettica, rispetto alla nuova numerosità della Camera che troverà applicazione a partire dalla prossima legislatura, sia in coerenza con lo spirito dell’art. 16 del regolamento, che inquadra il ruolo della Giunta nel proporre quelle modifiche del regolamento “che la esperienza dimostri necessarie”.

I contenuti della proposta possono essere riassunti in una serie di ambiti tematici omogenei, che saranno di seguito affrontati separatamente.

Il 3 novembre 2021 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale[1] le nuove modifiche delle norme integrative relative al processo costituzionale. Questa revisione porta a compimento la più importante e sostanziale riforma realizzata dalla Corte costituzionale nel 2020. Con la deliberazione dell’8 gennaio 2020[2] sono stati regolati, in particolare, gli interventi di terzi (mediante la revisione dell’art. 4 e l’introduzione del 4-bis), l’ammissibilità degli amici curiae (art. 4-ter) e degli esperti interpellabili dalla Corte (art. 14-bis)[3]. La novella recentemente pubblicata segna «un passaggio storico: con le nuove Norme, infatti, il giudizio costituzionale abbandona il vecchio “modello cartaceo” e passa alla totale digitalizzazione degli atti processuali»[4].

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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