Qualità della normazione

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Il 6 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza della Camera dei deputati una proposta di modificazione al Regolamento (doc. II, n. 19), volta all’adeguamento di (alcuni dei) quorum ivi espressi in termini assoluti. L’iniziativa si giustifica in ragione della riduzione del numero dei deputati, il cui numero è stato portato a 400 dalla l. cost. n. 1 del 2020, previsione che spiegherà i suoi effetti a partire dalla prossima Legislatura. Primo firmatario è il parlamentare di Forza Italia Simone Baldelli, e al suo nome, oltre al compagno di partito Roberto Occhiuto, si aggiungono esponenti di altre formazioni: Igor Iezzi (Lega) e Marco Di Maio (Italia viva).

Il 26 gennaio 2021 sono state presentate le dimissioni del Governo Conte II nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale, come da prassi, ha invitato l’esecutivo «a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti», nelle more della risoluzione della crisi politica. Questa formula, che riflette il dato acquisito per cui si ritiene che un gabinetto dimissionario non sia legittimato, dal punto di vista politico-costituzionale, a eccedere l’ordinaria amministrazione, si ricollega a quella che è stata qualificata come una regola di correttezza (G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano, I, Milano, 2010) o come una “norma inespressa” (R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 2011), dal contenuto però troppo indeterminato perché possa esserle riconosciuto un carattere propriamente giuridico (A. VIGNUDELLI, Diritto costituzionale, Modena, 2010).

In materia previdenziale il tema dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici[1] viene generalmente in rilievo in una prospettiva ex post, ossia con riguardo ad un trattamento pensionistico in corso di svolgimento di cui si lamenta la modificazione in pejus da parte di una misura legislativa che blocca o rallenta la perequazione automatica, oppure introduce un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte.

Una recente decisione dell’organo di primo grado del sistema di autodichia del Senato consente, invece, di guardare al problema da un diverso angolo visuale, che è quello – ex ante – del (denegato) diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico di cui non si sta ancora beneficiando, ma del quale si sono già definitivamente maturati i requisiti.   

1. Con l’esito positivo del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 (e il dispiegarsi delle clausole presenti nel testo approvato) si è determinata l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che riceverà applicazione a partire dalla XIX legislatura e comporterà una significativa riduzione del numero dei parlamentari elettivi (oltre a una precisazione circa il numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale, già operante sin da inizio 2021).
Nonostante gli intendimenti più volte diffusi nel corso della campagna referendaria, non vi erano stati finora significativi “seguiti” alla riforma costituzionale, specialmente dal punto di vista dell’adeguamento dei regolamenti parlamentari alla nuova numerosità delle assemblee. La situazione di stasi è risultata poi accentuata dalla crisi interna alla maggioranza, sfociata nelle dimissioni del Governo Conte II.
Ora risulta essere stata presentata una prima proposta di modifica regolamentare al Senato, da parte del sen. Calderoli (DOC. II, n. 6), per il cui inquadramento è forse utile qualche elemento di ricostruzione del contesto.

Quasi nel termine previsto dalla legge (5 maggio invece del 30 aprile) è stata comunicata al Parlamento la Relazione sullo stato di applicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione relativa al 2020, relazione prevista dall’art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Detta relazione, secondo l’art. 19 del DPR 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione e la consultazione), riporta, oltre ai dati riferiti alle Amministrazioni centrali, “elementi informativi… riferiti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell’Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale”.

Osservatorio sulle fonti

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