Sentenza n. 152 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 20/07/2020 – Pubblicazione in G.U. del 22/07/2020, n. 30
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 e dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, in tema di prestazioni assistenziali connesse all’invalidità civile, sollevate dalla Corte di appello di Torino, sez. lavoro, per violazione degli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
In particolare, ad avviso del giudice rimettente, l’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971 lederebbe i parametri evocati nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali; la seconda disposizione è, invece, censurata nella parte in cui subordina il diritto all’incremento dei benefici assistenziali per gli invalidi civili totali al raggiungimento del requisito anagrafico del sessantesimo anno di età, anziché al superamento del diciottesimo anno di età.
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