- Deborah Russo
- Fonti dell'Unione europea e internazionali
Le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 nel quadro dei trattati sui diritti umani (2/2020)
A causa dell’epidemia da Covid-19, il Governo italiano, come i Governi di molti altri Stati, ha adottato misure speciali di contenimento della diffusione del virus[1] che hanno inciso sensibilmente nella sfera dei diritti fondamentali delle persone, come i diritti alla libertà di movimento, di associazione, alla proprietà privata, all’iniziativa economica, alla privacy etc. tutelati, tra l’altro, dalla Convenzione europea dei diritti umani e da altri trattati sui diritti umani. La possibilità di introdurre limitazioni al godimento dei diritti fondamentali è prevista dalla maggior parte dei trattati sui diritti umani nella forma sia di limitazioni ordinarie, disciplinate dalle disposizioni che sanciscono specifici diritti, sia di deroghe straordinarie, disciplinate da clausole generali, come l’art. 15 della Convenzione europea dei diritti umani (d’ora innanzi “Convenzione europea”) e l’art. 4 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (d’ora innanzi “Patto”)[2].