Qualità della normazione

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CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2572

L'atto su cui la modifica di cui si discute interviene, pur avente forma amministrativa, ha i caratteri di un regolamento provinciale, chiamato a norma dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 a disciplinare in termini generali il regime del Cosap: trattasi cioè di fonte normativa secondaria, ricondotta dallo stesso art. 63 alla generale potestà regolamentare degli enti locali in materia d'entrate di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997.
In ragione di ciò non può condividersi il richiamo all'annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, per inferirne l'effetto retroattivo della modifica apportata. Da un lato, infatti, l'istituto mal si attaglia, nei termini che la Provincia invoca, agli atti aventi natura regolamentare anziché provvedimentale; dall'altro non vale di per sé a incidere sull'effetto tendenzialmente non retroattivo delle fonti normative.

CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3143; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3144; CONS. STATO, sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il regolamento comunale per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: per tal via, è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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