Archivio rubriche 2010

Nel quadrimestre 15 febbraio - 15 giugno, si segnalano i seguenti atti normativi:

  • Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAMPE, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. Direttiva 2010/18/UE

  • Regolamento n. 265/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. Regolamento 265/2010/UE
  • Regolamento 439/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Regolamento 439/2010/UE

In tale Sezione si offre, come di consueto, una panoramica sulle stato di avanzamento delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Il periodo interessato copre le sedute del 18.03.2010, 05.05.2010, 03.06.2010. A tale ultima data, la Commissione ha deciso, per quanto riguarda l'Italia, 12 archiviazioni, di cui 9 relative a procedure già aperte e 3 ancora allo stadio di reclamo. Il numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attesta, quindi a 132: di queste, 104 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 28 la mancata o incorretta trasposizione di direttive dell'Unione.

  Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

A) ACCORDI MULTILATERALI

Secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del trattato UE del 26 luglio 1995 - Bruxelles, 19 giugno 1997 -  In vigore dal 19 maggio 2009 (G.U. 12 giugno 2009 n. 134).

Convenzione sull'Istituto forestale europeo - Joensuu, 28 agosto 2003 - In vigore dal 4 luglio 2009 (G.U. 28 luglio 2009 n. 173).

 Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione - New York, 31 ottobre 2003 - In vigore dal 4 novembre 2009  (G.U. 20 novembre 2009 n. 271).

L’articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti allo Statuto del Fondo monetario internazionale deliberati, in forza dell’articolo XXVIII dello Statuto medesimo, dal Consiglio dei Governatori con le risoluzioni n. 63-2 del 28 Aprile 2008 e n. 63-3 del 5 Maggio 2008.

In particolare, alla lettera A della risoluzione 63-2 il Consiglio dei Governatori ha previsto l’aumento delle quote dei Membri del Fondo come risultanti dal primo allegato alla risoluzione stessa. A questo fine l’articolo 3 della legge n. 144 autorizza il Governo a provvedere all’aumento della quota di partecipazione prevista dalla risoluzione per la partecipazione dell’Italia al Fondo monetario internazionale.

In forza della Legge 182/2009 il Presidente della Repubblica è stato autorizzato a ratificare l’Accordo marittimo concluso nel 2008 tra Italia ed Egitto. Tale accordo è inteso a favorire la navigazione tra i due Paesi. Gli Stati parte si impegnano infatti a prevedere regimi favorevoli per le navi battenti bandiera dell’altra Parte, per i relativi equipaggi ed operatori di bordo. Disposizioni di favore sono previste, in particolare, ai fini della circolazione e del riconoscimento della nazionalità delle navi, la circolazione della persone fisiche membri di equipaggio, il trasferimento dei profitti realizzati dalle rispettive società di navigazione e le procedure da attivare a seguito di sinistro.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

Una delle conseguenze più rilevanti dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è sicuramente il riconoscimento della natura vincolante e del rango di fonte primaria del diritto UE della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: l’art. 6(1) del nuovo TUE prevede, infatti, che

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

In realtà, questa non è l’unica novità in materia di tutela dei diritti fondamentali: la dimensione tradizionale – negativa – della protezione e quella più innovativa – positiva – della promozione acquistano un’inedita visibilità e spessore nei nuovi Trattati. Si moltiplicano, infatti, i riferimenti a valori etici o comunque non market-oriented. L’Unione europea, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 6(2) TUE e dal Protocollo 14 al Trattato di Lisbona aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: dopo l’adesione, l’Unione europea si troverà verosimilmente in una posizione analoga a quella dei suoi Stati membri rispetto agli obblighi della CEDU.

Con la sentenza Kücükdeveci, resa il 19 gennaio 2010, la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sulla esistenza (e sull’ambito applicativo) di un principio generale di non discriminazione in base all’età all’interno dell’ordinamento dell’Unione europea. Tale pronuncia presenta vari profili di interesse, relativi, in particolare, alla efficacia orizzontale dei principi generali e alla applicazione ratione temporis della Carta dei diritti fondamentali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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