La Corte era stata chiamata a giudicare della richiesta di annullamento di una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui un’udienza si era tenuta in assenza del difensore dell’imputato, assenza dovuta all’adesione ad uno sciopero di cui l’avvocato aveva debitamente reso edotto il giudice, chiedendo rinvio di udienza. Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinvio è illegittimo (e dunque il procedimento giurisdizionale viziato) in quanto il codice di autoregolamentazione professionale relativo alle astensioni collettive delle udienze prevede che lo sciopero sia configurato come legittimo impedimento e il giudice sia vincolato, conseguentemente, ad accogliere l’istanza di rinvio.
Dal sito internet dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo si ricava che, nel periodo novembre 2010 - gennaio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le «linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (da detto sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale l’atto è stato pubblicato).
Dal sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, la deliberazione del 4 novembre 2010 recante, in allegato, le «Istruzioni per la trattazione dei reclami» (dal sito non è dato peraltro ricavare gli estremi della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale).