Archivio rubriche 2011

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2-5-2011

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo. L’articolo 2 dà piena ed intera esecuzione. L’articolo 3 si occupa della copertura finanziaria.

L’Accordo prevede all’articolo 1 che le Parti Contraenti intensifichino la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, assicurando reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. La collaborazione è estesa dall’articolo 16 anche alla sicurezza del traffico stradale.

LEGGE 24 marzo 2011, n. 38 . Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica (art. 1) e dà esecuzione all’Accordo (art. 2) prevedendo la relativa copertura finanziaria (art. 3).

Nella sentenza dell’8 settembre 2010 nel procedimento C-409/06, Winner Wetten, la Corte di giustizia ha affermato che, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale che accerta l’incompatibilità di una disposizione nazionale con una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile è tenuto a disapplicare detta disposizione, anche in presenza di una precedente sentenza con la quale la corte costituzionale nazionale, pur avendo riconosciuto l’incostituzionalità della medesima normativa interna, ha deciso di mantenerne a titolo provvisorio gli effetti.

 

Nell’ambito del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 si è stabilito che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea in materia civile e penale. Pertanto, nel novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (in GUUE del 15.01.2001 C 12, p. 10), secondo il quale il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone». Nel novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (in GUUE del 4.12.2009 C 295, p. 1). La tabella segue un approccio «a tappe», invitando ad adottare progressivamente misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

 

Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

 La DEB (Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft), intenzionata a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella attuazione di alcune direttive, chiedeva di essere ammessa al gratuito patrocinio. La DEB, infatti, non possedeva i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato – il cui patrocinio nell’azione di responsabilità è obbligatorio – né poteva sostenere l’anticipo sulle spese giudiziali previsto dalla legge tedesca sulle spese di giustizia. Secondo il diritto tedesco, infatti, le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite in Germania, sono ammesse al gratuito patrocinio se né esse né i soggetti che hanno un interesse economico nella controversia sono in grado di sostenere tali spese; occorre, inoltre, che risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio. La domanda della DEB è stata, però, rigettata, poiché si è ritenuto che nel caso di specie la rinuncia della DEB all’esercizio del suo diritto non era contraria all’interesse generale. Tuttavia, il giudice dell’appello, considerato che tale diniego impediva completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità del rifiuto con il principio di effettività, quale garantito dall’ordinamento dell’Unione.

Con sentenza del 27 novembre 2003, la Corte costituzionale austriaca ha statuito che la legge nazionale sull’abolizione della nobiltà del 3 aprile 1919 osta a che un cittadino austriaco acquisisca un cognome comprendente un titolo nobiliare; ciò anche quando l’acquisizione è conseguenza della adozione da parte del cittadino di uno Stato membro che legittimamente porta tale titolo, quale elemento costitutivo del proprio cognome secondo il diritto dello Stato di cittadinanza.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

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Si propone di seguito l'ordinanza con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia (Giudice Unico delle Pensioni), ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione – in particolare, l'obbligo di motivazione degli atti adottati a livello UE previsto dall'art. 296, comma 2, TFUE e dall'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – della «interpretazione e applicazione [dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991], secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo» (prima questione pregiudiziale), nonché dell'interpretazione e applicazione dell'art. 21 octies della legge 241/1990 nel senso che l'amministrazione ha la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale (seconda questione pregiudiziale).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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