Scheda n. 1
Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti
Sent. TAR PUGLIA Lecce, sez. I, 17.10.2013, n. 2136
Il Tar Puglia afferma la natura secondaria della normativa statutaria comunale rispetto alle fonti legislative statali e regionali.
Scheda n. 2
Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 15.01.2014, n. 689
Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale
Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco, poiché quest'ultimo trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché di quelle introdotte dalla l. 5 giugno 2003, n. 131, con ripercussioni anche sull'impianto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui art. 50, peraltro, indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente (cfr. ex plurimis, Cass., SU, nn. 12868/2005; 13710/2005; Cass., nn. 21330/2006; 6227/2009).
Nel caso di specie lo Statuto del Comune di Pescara (atto a contenuto normativo, rientrante nella diretta conoscenza del giudice) non richiede espressamente l'autorizzazione della Giunta comunale ai fini della rappresentanza in giudizio, ribadendo per contro l'art. 2 che il Sindaco rappresenta il Comune; ne consegue che l'eventuale illegittimità della delibera autorizzativa della Giunta, siccome non espressamente richiesta, né necessaria, non può incidere sulla validità della costituzione in causa del Comune per mezzo del Sindaco, come avvenuto nel presente giudizio di cassazione.
Scheda n. 3
Dell’immediata precettività del principio delle pari opportunità tra donne e uomini
Sent. TAR LAZIO sez. II bis 11.9.2013, n. 8206
Il principio delle pari opportunità tra uomini e donne sancito a livello sovranazionale, costituzionale e legislativo è immediatamente precettivo e quindi opera direttamente quale limite conformativo all’esercizio del potere amministrativo anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative.
Deve conseguentemente essere annullato l’atto del sindaco di nomina della giunta che non sia rispettoso di tale principio, anche se lo statuto comunale non contiene prescrizioni attuative del principio delle pari opportunità.
Scheda n. 4
Della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali
Sent. TAR EMILIA ROMAGNA 9.8.2013, n. 590
La previsione da parte di un regolamento comunale del versamento di un contributo allo scavo da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla rete viaria si configura quale contributo per l’occupazione di suolo pubblico che già rientra nell’ambito della TOSAP. È pertanto illegittimo siffatto regolamento che impone un’ulteriore prestazione patrimoniale, potendo le amministrazioni comunali richiedere il pagamento di un contributo solo a fronte di un servizio specifico.
Scheda n. 5
Della impugnabilità dei regolamenti comunali
Sent. TAR LAZIO, sez. II, 20.5.2013, n. 5036
Le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta – ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.
Scheda n. 6
Dei termini di impugnazione dei regolamenti comunali
Sent. TAR. BASILICATA, Potenza sez. I, 23/12/2013, n. 811
Il termine decadenziale di impugnazione di un regolamento comunale inizia a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione del regolamento.
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 10, comma 6, l. n. 1150/1942, non derogato dall'art. 36 l.r. n. 23/1999, il provvedimento di approvazione di uno strumento urbanistico di tipo generale (nel caso di specie il regolamento urbanistico) va anche pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale e ne deve essere dato avviso di deposito degli atti presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni inizia a decorrere dal momento conclusivo dell'ultima misura conoscitiva messa in atto.
Scheda n. 7
Ambiti di normazione comunale relativi all’installazione di stazioni radio-elettriche
SENT. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 15.01.2014, n. 119
Il Consiglio di Stato ricorda che in ordine ai compiti di controllo e vigilanza dei campi elettromagnetici, la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., n. 303/2003) ha riconosciuto la sussistenza di un peculiare spazio della fonte regolamentare comunale in materia di impianti relativi a stazioni radioelettriche, sia al fine di assicurare il corretto posizionamento urbanistico e territoriale di detti impianti, sia al fine di minimizzare l'impatto delle installazioni sulle popolazioni, purché la pianificazione adottata non sia tale da impedire od ostacolare, ingiustificatamente, l'insediamento nel territorio comunale degli impianti stessi, i quali rispondono ad un interesse di carattere generale.
Il comune è invece incompetente a fissare limiti di esposizione a campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale di cui al d.P.R. 10 settembre 1998, n. 381, ma è competente a dettare diverse e specifiche misure (anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 2001), la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori di carattere scientifico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3.6.2002, n. 3095).
Scheda n. 8
Della competenza ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti
Sent. TAR CAMPANIA 31.10.2013, n. 2158
L’art. 54 del t.u.e.l. demandando esclusivamente al Sindaco il potere extra ordinem di emanare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del Sindaco quale Ufficiale di Governo, come tale non delegabile ad altri, con la conseguenza che è illegittimo per incompetenza il provvedimento emanato dal dirigente del Comune che imponga un obbligo di fare dal contenuto non previamente predeterminato normativamente, consistente in attività materiali preordinate a fronteggiare una situazione di pericolo al fine specifico di salvaguardare l’incolumità pubblica.
È pertanto affetto da incompetenza il provvedimento contingibile ed urgente emesso dal dirigente dell’area tecnica del Comune.
Scheda n. 9
Della competenza ad emanare ordinanze ex art. 192, d.lg. n. 152/2006
Sent. TAR CAMPANIA, sez. II 20.12.2013, n. 2540
L’art. 192, d.lg. n. 152/2006 prevede che sia il sindaco a disporre con ordinanza le operazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti, e il tribunale amministrativo della Campania aderisce all’orientamento giurisprudenziale che in applicazione del criterio di specialità, che connota la normativa di cui al d.lg. n. 152/2006, rispetto alla norma generale di cui all’art. 107, comma 5 d.lg. n. 267/2000, attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre, con ordinanza le operazioni necessarie allo smaltimenti dei rifiuti.
Art. 192, d.lg. n. 152/2006
Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali
e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi
1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Scheda n. 10
Potere di ordinanza e comunicazione dell’avvio del procedimento
Sent. TAR CAMPANIA, sez. V, 28.12.2013, n. 6056
Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, rispetto ad una ordinanza avente carattere contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, d.lg. n. 267 del 2000, posto che in questo caso l'urgenza di provvedere è connaturata alla funzione stessa del provvedimento adottato e ridonda, nella specie, in un ordine formulato per opere da eseguirsi ad horas.
Vedi anche TAR Campania, sez. V, 18.11.2013, n. 5171, per il quale l’avviso di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 può essere omesso allorché l’atto sia di natura urgente e tale è per definizione il provvedimento contingibile.
Cfr. invece TAR CAMPANIA, sez. V, 1.3.2012, n. 1073 in questa Rivista n. 2.2012 per il quale
il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un' “urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza.
Scheda n. 11
Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco
Sent. TAR PUGLIA Lecce, sez. I, 9.10.2013, n. 2098
Il giudice amministrativo ribadisce che il potere di ordinanza è invocabile solamente allorquando si tratti di fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, ed in assenza di ordinari strumenti con cui provvedere.
Nel caso di specie, era stato ordinato al titolare di un pubblico esercizio sito nel Palazzo comunale di lasciare libero di persone e cose detto esercizio, essendo stati aggiudicati in via definitiva i lavori di ristrutturazione del Palazzo, ed avendo l’impresa comunicato che i lavori erano incompatibili con lo svolgimento delle attività commerciali esistenti, “posto che la presenza di terzi estranei è inconciliabile con le normali condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità e ciò in quanto in netta contrapposizione con la normativa di sicurezza regolante l’esecuzione dei lavori”.
Il giudice ha invece ritenuto che non fossero ravvisabili i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 t.u.e.l., posto che l’esigenza di liberare l’area, per l’esecuzione dei lavori, era ben rappresentabile anzitempo (basti pensare che l’opera, come emerge dalla stessa ordinanza sindacale, era stata inclusa nella programmazione triennale dei lavori pubblici, approvata con delibera di C.C. n. 158 del 31/12/2002) e poteva perciò essere ordinariamente affrontata e risolta.