Scheda n. 1
Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti
Per quanto riguarda il rapporto tra le fonti normative, il CGA ha già avuto modo di precisare (cfr. la sentenza 2 marzo 2006, n. 69) che gli statuti, dopo la riforma costituzionale recata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - la quale ha, fra l'altro, sostituito l'art. 114 Cost., il cui vigente II comma recita che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" - non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge ma costituiscono una peculiare fonte di livello subprimario (o supersecondario) e restano comunque soggetti alla legge ordinaria, talché non possono porsi in contrasto con le regole dettate da norme primarie. Il richiamato precedente, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha infatti puntualizzato che dalla circostanza che gli statuti, differentemente dai vecchi regolamenti comunali, previsti dalla legge ordinaria, siano ora espressamente contemplati dalla Costituzione "non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello Statuto".