Sentenza n. 236/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 10/10/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/11/2017, n. 46
Motivo della segnalazione
Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, denunciato in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto detta norma avrebbe realizzato una riforma strutturale del trattamento economico spettante agli avvocati dello Stato, utilizzando lo strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza.
La decisione offre alla Corte costituzionale l’occasione per ribadire i propri precedenti in tema di decretazione d’urgenza e conformità a Costituzione.
A tal proposito la Corte costituzionale, dopo aver chiarito l’omogeneità del contenuto del decreto legge, precisa che “la congiuntura economica e finanziaria nella quale la disposizione è stata dettata consente di escludere, inoltre, che nella specie possa ritenersi insussistente il presupposto della straordinaria necessità e urgenza; ciò anche tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sindacabilità in relazione all’art. 77 Cost., della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione” (ex plurimis, sentenze n. 287 e 133 del 2016; n. 10 del 2015; ordinanza n. 72 del 2015).
Viene inoltre evidenziato che le disposizioni in esame non hanno realizzato una riforma organica e di sistema del segmento lavorativo di riferimento non compatibile con la decretazione d’urgenza. Né l’aver subordinato l’applicabilità di una parte della disciplina del decreto legge all’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di riferimento si pone in violazione con l’art. 77 Cost. Tale circostanza non mette, infatti, in crisi la portata immediatamente precettiva della novella, tenuto conto sia dei tempi estremamente contenuti entro i quali le amministrazioni e le parti interessate dovevano procedere a siffatti adeguamenti (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine (nel caso di specie il blocco integrale della ripartizione del “riscosso” a far data dal 1° gennaio 2015). Il tutto, del resto, alla luce del principio di recente enunciato dalla Corte, secondo cui «la straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito» (sentenze n. 170 e n. 16 del 2017).