Sentenza n. 235/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/11/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/11/2017, n. 46
Motivo della segnalazione
Oggetto del giudizio promosso in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto è l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). Tale previsione ha sostituito il previgente art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), il quale prevedeva, al fine di consentire allo Stato di concorrere al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo straordinario e disciplinava le modalità della sua alimentazione. La disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale prevede, invece, che il concorso statale avvenga «[…] secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
Secondo alcune ricorrenti (le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, e la Regione Veneto), tale disposizione, rinviando a una futura legge ordinaria la definizione delle modalità del concorso statale, violerebbe l’art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, invece, richiede a tale scopo l’intervento di una «legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale» (art. 81, sesto comma, Cost.), con riflessi anche in tema di competenze finanziarie, legislative e amministrative delle ricorrenti Province e Regioni autonome.
La Corte costituzionale ha ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale, precisando la portata della riserva di legge rinforzata di cui all’art. 81, comma 6, Cost.
A tal proposito la Corte ha chiarito che l’impugnato art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, sebbene approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (come richiesto dal citato art. 81 Cost.) non individua esso stesso alcuna modalità attraverso cui lo Stato concorre al finanziamento, a differenza del previgente art. 11 della legge n. 243 del 2012, limitandosi a demandare a una futura legge ordinaria ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare. Tale rinvio degrada tuttavia la fonte normativa della disciplina – relativa alle modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali – dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria, in violazione della riserva di legge rinforzata disposta dall’art. 81, sesto comma, Cost.
A tal riguardo la Corte precisa altresì che, sebbene «la natura stessa dell’atto legislativo esclude che esso debba farsi carico di aspetti della disciplina che richiedono solo apporti tecnici», nel caso di specie la nuova disciplina non solo non detta alcuna modalità attraverso cui debba esplicarsi il concorso statale, ma essa è altresì priva di qualunque indicazione normativa sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura «legge dello Stato», così contravvenendo palesemente al dettato costituzionale. Né la riserva di legge rinforzata può ritenersi soddisfatta dal generico richiamo ai «principi stabiliti dalla presente legge» (ossia, la stessa legge n. 243 del 2012), dei quali la futura legge ordinaria dello Stato dovrebbe assicurare il rispetto.
In via generale, richiamando sul punto la sentenza n. 88 del 2014, la Corte rammenta che i vincoli procedurali contenuti nell’art. 81, sesto comma, Cost, trovano fondamento a livello sovranazionale nell’art. 3, paragrafo 2, del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria, firmato il 2 marzo 2012 e ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (cosiddetto Fiscal Compact).
* * *
Si segnala che nella successiva sentenza 237/2017, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l’art. 81, sesto comma, Cost., non riguarda specificamente gli enti territoriali, mentre l’art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, è rivolto specificamente agli enti territoriali e istituisce una riserva relativa di legge rinforzata.
In particolare, si ricorda che l’art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012 dispone che la legge rinforzata prevista dall’art. 81, sesto comma, Cost. disciplina «le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
A parere della Corte, se, dal punto di vista letterale, il riferimento alle «modalità» non è risolutivo, dal momento che la loro disciplina può avere gradi diversi di determinatezza e può essere solo parzialmente fissata nella legge rinforzata, “dal punto di vista logico la natura della materia rende implausibile imputare al legislatore costituzionale la volontà di istituire una riserva assoluta di legge rinforzata”. In particolare, “[l]a materia finanziaria si colloca in un contesto per sua natura mutevole ed è per definizione soggetta ai corrispondenti cambiamenti, i quali richiedono capacità di rapido adattamento”.