Sentenza n. 194/2018 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 08/11/2018; Pubblicazione in G. U. 14/11/2018 n. 45
Motivo della segnalazione
Come già accaduto nella sentenza 120/2018, la Corte costituzionale rinvia, nel proprio iter logico-argomentativo, alla Carta europea dei diritti sociali, segnando così un sensibile passo in avanti nella relazione dei diritti sociali, (anche) con riferimento a fonti sovranazionali sino a tempi recenti trascurate.
Con la decisione qui segnalata, la Corte costituzionale si è pronunciata sull’incompatibilità con la Costituzione dell’art. 1, comma VII, lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma. La disciplina de qua prevede, in riferimento ai casi di licenziamento illegittimo, che al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 spetti un’indennità «in misura [...] modesta», stabilita in modo «automati[co]» con esclusione, quindi, di «qualsiasi discrezionalità valutativa del giudice» e, in particolare, «crescente solo in base alla anzianità di servizio»; secondo il giudice a quo, ciò si pone in contrasto «con gli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, I comma, della Costituzione.».
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