Sentenza n. 77/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 9/4/2019 – pubblicazione in G.U. 17/4/2019, n. 16
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010). La disposizione impugnata ha abrogato l’art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che conteneva una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per effetto di questa abrogazione, risultano senz’altro applicabili alla Provincia autonoma ricorrente i premi e le sanzioni attinenti al raggiungimento del saldo in equilibrio, disciplinate all’art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232/2016 in attuazione dell’art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.