Archivio rubriche 2020

FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2020

 

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 3 gennaio 2020, n. 10

Come è noto, la Costituzione della Repubblica italiana sancisce all’art. 3 il principio di eguaglianza formale e sostanziale con riferimento al sesso, mentre, all’art. 51, comma 1, stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, precisando che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 28 gennaio 2020, n. 146
Il ricorso aveva ad oggetto alcune disposizioni del regolamento, approvato con delibera n. 35 del 16.9.2019, degli istituti di partecipazione che avevano inibito ai residenti da meno di cinque anni del Comune di Salerno, ancorché iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune, la possibilità di proporre istanze e petizioni (art. 3) ovvero di promuovere il referendum consultivo (artt. 9 e 13).

CONS. STATO, sez. II, 21 febbraio 2020, n. 1313

Non può essere attribuito rilievo alle argomentazioni di parte appellante circa la tardività della produzione di tale delega da parte del Comune di Firenze o il difetto di deposito dello statuto comunale, poiché di tali atti, che concorrono a delineare il quadro dell’assetto normativo dell’organizzazione dei poteri comunali, il Collegio deve comunque tenere conto per effetto del principio iura novit curia.

CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2837; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2838; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2839; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2840

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della giunta è più necessaria salvo che lo statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 569; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 570; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 571

La rappresentanza processuale del comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione. (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso in questione il contribuente non ha provato e neppure dedotto che lo statuto del comune prevedesse la necessaria autorizzazione della giunta per il conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti.

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Osservatorio sulle fonti

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