CASS. CIV., sez. VI, 30.06.2020, n. 12976
Il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla menzionata L. n. 142 del 1990, e completato dalle disposizioni successive fino all'approvazione del D.P.R. n. 267 del 2000, ha indotto, però, le Sezioni Unite della Corte (con le citate sentenze n. 17550 del 2002 e n. 12868 del 2005) a rivedere il precedente orientamento, anche in considerazione del fatto che la modifica del titolo V della Costituzione, nonché la successiva L. n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l'autonomia degli enti locali e nell'ambito di essa le potestà degli Statuti nella gerarchia delle fonti (ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche di rango paraprimario o sub-primario).
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione (o all'impugnazione).